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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 211Tale soluzione, tuttavia, ripugna perché tradisce lo spirito dell’interventolegislativo, inteso a definire i limiti della giurisdizione <strong>tributaria</strong>comprendendovi anche l’entrata afferente lo smaltimento e depurazionedelle acque reflue. In quest’ottica, anzi, occorre notare che lanovella del 2006, pur accentuando, come rilevato, alcuni aspetti dicorrispettività, non si discosta dall’orientamento rinvenibile nei precedentiinterventi legislativi in materia. In altri termini, il d.lgs. n. 152del 2006 non è stato particolarmente innovativo rispetto alla l. n. 36del 1994, muovendo nella stessa direzione di quella, la cui concretaattuazione era stata tormentata da continui interventi intesi a prolungareindefinitamente un regime transitorio.Occorre rilevare, a questo punto, che le conclusioni cui giungevala Corte di Cassazione, riguardo alla natura giuridica del canone difornitura dell’acqua potabile e, di conseguenza con l’introduzione delservizio integrato, delle quote relative a fognatura e depurazione, nonsono incontrovertibili specie laddove, pur riconoscendo il ricorrere diun pubblico servizio e di «motivi di evidente natura pubblicistica»,escludevano che tali considerazioni potessero contraddire la natura patrimonialedelle entrate considerate. Nella nuova disciplina, di cui ald.lgs. n. 152 del 2006, permangono, inoltre, alcuni riferimenti alla materiafiscale in tema di riscossione dell’entrata (151). La possibilitàche da questi elementi possa dedursi in via interpretativa la discendenzadell’entrata stessa dall’esercizio di una potestà impositiva esiste,nonostante l’innegabile incidenza degli aspetti convenzionali risalential rapporto sinallagmatico tra le parti (152). La definizione legislativatione temporis ad un momento precedente rispetto all’entrata in vigore del d.lgs.n. 152 del 2006. Anche se, a dire il vero, secondo la Cassazione la giurisdizionedelle Commissioni ha perso ragion d’essere, come già evidenziato, dal 3 ottobre2000. A tale soluzione, tuttavia, la Suprema Corte era giunta ben prima dell’interventolegislativo sull’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e questo rappresenterebbe unproblema rispetto all’esigenza di legittimare la riforma della norma di rito.(151) Art. 154, d.lgs. n. 152 del 2006: «La tariffa è riscossa dal gestore delservizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, pereffetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dalgestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversigestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione. Con apposita convenzione,sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversigestori per il riparto delle spese di riscossione. La riscossione volontaria della tariffapuò essere effettuata con le modalità di cui al capo III del d.lgs. 9 luglio1997, n. 241, previa convenzione con l’Agenzia delle entrate. La riscossione, siavolontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscrittiall’albo previsto dall’art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimentoad evidenza pubblica». Si noti, peraltro, che l’ultimo comma è statosostituito per effetto del 9 o comma dell’art. 2, l. n. 286 del 2006.(152) Incidenza che riguarda soprattutto la quota di tariffa concernente lafornitura di acqua poiché essa è certamente in relazione con la concreta richiestadella somministrazione e l’effettivo consumo.

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