11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

210 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAvato, acquisisce rilievo preminente la quota concernente il contratto di somministrazionedi acqua rispetto alle altre due quote che, infatti, sono quantificatein relazione alla prima.Orbene non vi è dubbio che il servizio di acquedotto è anch’esso unservizio pubblico essenziale, ma la sua natura pubblicistica, secondo l’interpretazionedella Cassazione, non dovrebbe far venir meno il complessivocarattere di corrispettivo della prestazione. Per giurisprudenza costantedella Suprema Corte, infatti, il canone afferente alla fornitura di acquapotabile, rappresenta un diritto di credito dell’Amministrazione relativoal contratto di somministrazione, stipulato su basi paritetiche, trala stessa Amministrazione e l’utenza (148). Di conseguenza, da sempre,il canone acqua non integra un «tributo» ma un corrispettivo dovuto dall’utenteal servizio idrico. Tanto vero che, sino a quando non è stata dataattuazione alla normativa concernente l’istituzione del servizio idricointegrato (149), la Corte di Cassazione ha sempre distinto la competenzaassegnando alle Commissioni solo quella riguardante le acque di rifiuto,sebbene le quote tariffarie fossero già rappresentate da un’unica cartellaopposta e, quindi, il canone relativo alle acque di scarico fosse giàin concreto applicato in collegamento al canone per l’erogazione di acquapotabile. Alla luce dell’evoluzione normativa testé considerata sembrerebbedoversi concludere che sul punto l’assegnazione della giurisdizionealle Commissioni tributarie sia da escludere. Questa conclusione potrebbeanche non essere di fondamentale rilievo al fine della valutazionedella legittimità dell’elencazione aggiunta al 2 o comma dell’art. 2 d.lgs.n. 546 del 1992 in relazione all’entrata considerata. L’assegnazionealla giurisdizione delle Commissioni, infatti, potrebbe essere riferita all’entratacosì come regolata prima dell’intervento normativo del 2006, chiaramentesuccessivo rispetto alla riforma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992,operata con l. n. 248 del 2005. In altri termini se si dovesse ritenere chel’entrata ha definitivamente perduto ogni carattere tributario solo dopo ild.lgs. n. 152 del 2006, essendo quest’ultimo successivo rispetto alla riformache ha agito sulla norma processuale, non avrebbe certo l’effettodi renderla illegittima quanto, semmai, inefficace sempre limitatamentealla nuova disciplina dell’entrata in questione e dall’effettiva attuazionedella stessa (150).(148) In particolare la Suprema Corte ha sempre ritenuto trattarsi di posizionidi diritto soggettivo di fonte negoziale. Cass., 25 marzo 2005, n. 6418;Cass., sez. un., 10 marzo 2005, n. 5191; Cass., sez. un., 17 luglio 2003, n. 11188;Cass., 6 febbraio 2003 n. 1735; Cass., sez. un., 24 gennaio 2003, n. 1086; Cass.,sez. un., 2 agosto 2002, n. 11631; Cass., 27 giugno 2002, n. 9338; Cass., 25 giugno2002, n. 9240; Cass., sez. un., 13 giugno 2002, n. 8444; Cass., 15 maggio2002, n. 7099; Cass., sez. un., 15 novembre 2001, n. 14266; Cass., sez. un., 9agosto 2001, n. 10976; Cass., 24 luglio 2000, n. 520; Cass., 13 aprile 2000, n.133; Cass., 25 ottobre 1999, n. 752; Cass., sez. un., 30 giugno 1999, n. 371.(149) Vale a dire, secondo la Cassazione stessa, sino al 3 ottobre 2000, comesi è già osservato.(150) La giurisdizione <strong>tributaria</strong> dovrebbe, in tal caso, essere ricondotta ra-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!