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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 209la luce di quest’ultima previsione legislativa l’operazione ermeneutica diassimilazione, tra mancanza degli impianti e non uso degli stessi, così comecondotta dalla Suprema Corte, non appare più pienamente condivisibile,giacché la norma distingue chiaramente l’ipotesi di mancato collegamento(non uso) da quella di mancata predisposizione e, in ogni modo,sia pure condizionandola al ricorrere dei previsti requisiti, esenta dall’obbligodel pagamento alcune ipotesi di non uso. Così facendo il legislatoredel 2006 sembra voler evidenziare la corrispettività dell’entratae si allontana dalla precedente attribuzione della natura fiscale (146). Occorre,peraltro, considerare lo scopo dell’introduzione del servizio integrato.Il c.d. servizio idrico integrato, introdotto con la l. n. 36 del 1994,è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione edistribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delleacque reflue. In applicazione degli artt. 13 e 14 della legge del 1994, tradottisinegli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, la tariffa del servizioidrico costituisce il corrispettivo di un servizio complesso e, pur essendocostituita da tre distinte componenti, è dovuta anche da chi ne beneficiasolo limitatamente ad uno dei servizi che ne fanno parte ed è determinatacomplessivamente in base alla quantità di risorsa idrica sfruttata(147). In altri termini, l’esistenza del servizio integrato ha senso solose i servizi che ne fanno parte non siano più considerati separatamente.Ragion per cui non dovrebbe avere più rilievo l’eventuale non uso di unaparte del servizio se, comunque, venga utilizzato per almeno una dellesue componenti. La circostanza in base alla quale la tariffa è complessivamentedeterminata in base al volume di acqua fornita, vincola, inoltre,la tariffa ad una prestazione rispetto alla quale si evidenzia l’aspettocorrispettivo. L’unicità tendenziale della tariffa porta, inevitabilmente,all’assegnazione di un’unica natura e, per conseguenza, di un’unicagiurisdizione. Ai fini della determinazione della tariffa, come si è osser-(146) Ciò nonostante il nuovo intervento, a parte quanto già osservato inmerito all’obbligo di pagamento in caso di mancata predisposizione del servizio,continua ad ospitare disposizioni poco conciliabili con l’assegnazione di una naturacorrispettiva perfettamente sinallagmatica. Ad esempio laddove, il 6 o commadell’art. 154, sancisce: «Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anchemediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domesticiessenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissatiscaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sonoammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivistagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali».Utilizzando concetti e metodi tipici della politica fiscale che mal si adattano adun’entrata di natura contrattuale.(147) La tariffa si compone, infatti, di una quota riferita al servizio di acquedotto,ovviamente calcolata in relazione al volume di acqua consumata, cui siaggiungono le quote per il servizio di fognatura e quello di depurazione, che sonotuttavia determinate, in virtù di quanto disposto dal 4 o comma dell’art. 155 (comein precedenza stabilito anche dal 3 o comma dell’art. 14), «... in misura pari alcento per cento del volume di acqua fornita».

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