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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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208 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAla natura patrimoniale e non fiscale dell’entrata era discutibile sotto il vigoredella precedente normativa, malgrado la chiara definizione legislativa(143). La regolamentazione specifica delle quote di tariffa riferite adepurazione e scarico continuava, infatti, a manifestare una natura ibrida.L’art. 14 della l. n. 36 del 1994 non poneva l’entrata in relazione adun servizio effettivo, ma al contrario specificava la debenza anche nei casiin cui «...la fognatura sia sprovvista d’impianti centralizzati di depurazioneo questi siano temporaneamente inattivi» (144). La Suprema Cortelasciava esattamente discendere, quale necessaria conseguenza di questodato normativo positivo, la debenza del canone di depurazione e fognaturaanche quando il singolo utente non fosse ancora collegato all’impiantopur esistente. Ciò in quanto la situazione di fatto dell’impianto noncollegato alla specifica utenza non era dissimile rispetto a quella dell’impiantotemporaneamente inattivo, cui espressamente si riferiva la norma,e, pertanto, era riconducibile allo stesso obbligo di pagamento. In definitiva,dunque, gli utenti erano tenuti al versamento della tariffa, riferitaai servizi di fognatura e depurazione, indipendentemente dal fatto diusufruire in concreto degli stessi. Poteva effettivamente concludersi, diconseguenza, che l’entrata in questione, traendo origine dall’offerta di unservizio pubblico irrinunciabile che gli enti pubblici erano tenuti ad istituireed al costo del quale gli utenti – anche solo potenziali – erano tenutia contribuire, presentava uno spiccato carattere tributario. In veritàla medesima disposizione è stata trasposta nel corrispondente art. 154d.lgs. n. 152 del 2006 (145), ma la nuova norma contempla una significativaaggiunta: «la tariffa non è dovuta se l’utente è dotato di sistemidi collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbianoricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito». Al-(143) In relazione al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue,nonostante la differente interpretazione della Suprema Corte, erano stati sottolineatimolti ed innegabili «indici di tributarietà» sia in relazione al presuppostoche all’obbligatorietà. Cfr. Giovanardi, Tributi comunali, cit., 184 ss.; Biondo, Lanuova giurisdizione delle Commissioni tributarie, cit., 775.(144) Art. 14, 1 o comma, l. n. 36 del 1994: «La quota di tariffa riferita alservizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nelcaso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione oquesti siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondovincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delleopere e degli impianti centralizzati di depurazione». Al riguardo la Suprema Corteancora recentemente, sia pure limitatamente alle quote relative al periodo anterioreal 3 ottobre 2000, argomentava in favore della giurisdizione <strong>tributaria</strong> proprioosservando che l’obbligo di corrispondere il canone di depurazione prescindeva«dall’effettiva utilizzazione del servizio, ed anzi dalla stessa possibilità concretadi utilizzarlo» (Cass., sez. V civ., 4 gennaio 2005, n. 96).(145) La nuova norma, infatti, riproduce pedissequamente la precedente disponendo,al 1 o comma, che: «Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognaturae di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchinoimpianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

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