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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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206 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAnatura fiscale dell’entrata (134). Il legislatore, tuttavia, interveniva ancora,e nel modo più contraddittorio, con il d.lgs. n. 152 del 11 maggio1999 (135), prevedendo nuovamente una sorta di disciplina transitoriache tornava a mettere in dubbio la natura <strong>tributaria</strong> dell’entratama, contemporaneamente, abrogava per intero le disposizioni del 1976delle quali pure stabiliva l’ultrattività sino all’effettiva realizzazionedel servizio idrico integrato, previsto dalla legislazione del 1994. Nonera risolutivo il successivo intervento legislativo, sempre nel 1999, conl’art. 6, 13 o comma, della l. n. 133 del 13 maggio. Disposizione che,negando la natura corrispettiva e l’applicabilità dell’Iva «solo» in relazionealle somme dovute fino al 31 dicembre 1998 (136), poteva essereinterpretata come una conferma del fatto che l’entrata in questioneaveva avuto natura <strong>tributaria</strong> fino allo stesso 31 dicembre 1998, maper converso da quella data non l’aveva più (137). Solo con l’entratain vigore dell’art. 24, d.lgs. n. 258 del 18 agosto 2000 (138), l’indirizzolegislativo sembrava ormai deciso a negare definitivamente la naturafiscale dell’entrata (139). Il d.lgs. del 2000 dava attuazione all’innovazione,di cui agli artt. 13 ss. della l. n. 36 del 1994, senza ulterioririnvii condizionati all’effettivo avvento del servizio idrico integrato,rendendola operativa dall’entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 258del 2000 (140). Infine, come premesso, l’art. 175 del d.lgs. n. 152 del(134) Difatti la circolare ministeriale n. 177 del 5 ottobre 2000 affermava:«... dal 1 o gennaio 1999 il canone non ha più natura <strong>tributaria</strong>».(135) Precisamente con l’art. 63, 1 o comma, prevedendo l’abrogazione dell’interal. n. 319 del 1976, e con l’art. 62, 5 o e 6 o comma, che disponevano:«L’abrogazione degli artt. 16 e 17 della l. 10 maggio 1976, n. 319, così comemodificato ed integrato, quest’ultimo, dall’art. 2, 3 o comma e comma 3-bis, deld.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 maggio 1995,n. 172, ha effetto dall’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cuiagli artt. 13 e ss. della l. 5 gennaio 1994, n. 36. Il canone o diritto di cui all’art.16 della l. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni continua ad applicarsiai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all’abrogazione deltributo ad opera del presente decreto. Per l’accertamento e la riscossione si osservanole disposizioni relative al tributo abrogato».(136) Pur se riscosse dopo la data stessa.(137) In tal senso si era espressa la circolare ministeriale n. 177 del 2000,già ricordata.(138) Recante: «Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 11 maggio1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’art.1, 4 o comma, della l. 24 aprile 1998, n. 128».(139) L’art. 24, 1 o comma, lett. a) ha eliminato il 5 o e6 o comma dell’art.62, d.lgs. n. 152 del 1999, che in sostanza facevano riferimento agli artt. 16e17della l. n. 319 del 1976, già espressamente abrogata dallo stesso d.lgs. del 1999.Sopprimendo le suddette previsioni è venuto meno ogni differimento all’applicazionedella tariffa del servizio idrico integrato prevista dagli artt. 13 e ss. della l.n. 36 del 1994.(140) E quindi dal 3 ottobre 2000. Analogamente si era pronunciata la Supre-

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