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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 205d.l. n. 38 del 28 febbraio 1981 (129). Con l’introduzione dell’art. 32della l. n. 36 del 5 gennaio 1994, tuttavia, in previsione dell’introduzionedel servizio idrico integrato, erano abrogati gli artt. 17-bis e 17-ter, dando luogo ad un vuoto normativo riguardo alle fasi di accertamento,riscossione e contenziosa dell’entrata. Vuoto che il legislatoresi preoccupava di colmare con un altro intervento. Il comma 3-bis, aggiuntoin sede di conversione (130), all’art. 2 del d.l. n. 79 del 17marzo 1995, inseriva un ultimo comma all’art. 17 della l. n. 319 del1976, stabilendo una disciplina transitoria in base alla quale potevacontinuare ad assegnarsi natura <strong>tributaria</strong> all’entrata (131). In seguito,la natura fiscale dell’entrata era confermata, sia pure limitatamente allaquota di tariffa riguardante la sola depurazione, dall’art. 3, 42 o comma,della l. n. 549 del 23 dicembre 1995 (132). Una radicale inversionedi tendenza è stata segnata, poi, con l’art. 31, 28 o comma, della l.23 dicembre 1998, n. 448 (133). La nuova normativa, infatti, prevedendoespressamente la soppressione dell’ultimo comma dell’art. 17 l.n. 319 del 1976 e dell’art. 3, 42 o comma, l. n. 549 del 1995, limitatamentealle parole: «secondo le procedure fiscali vigenti in materia dicanoni di fognatura e di depurazione», eliminava ogni riferimento alla(129) Decreto legge convertito, con modificazioni, in l. 23 aprile 1981, n.153. L’articolo in questione, infatti, aggiungendosi ai precedenti articoli dal 13 al17, che introducevano la tariffa ne individuavano le componenti ed i criteri di determinazione,stabiliva le norme per l’accertamento, la riscossione, il contenziosoe le sanzioni relativamente al canone.(130) Con l. 17 maggio 1995, n. 172.(131) Il comma in questione prevedeva, infatti: «Fino all’entrata in vigoredella tariffa fissata dagli artt. 13, 14 e 15 della l. 5 gennaio 1994, n. 36, per l’accertamentodel canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testounico per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, inquanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli artt. 68 e 69 deld.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell’avviso di liquidazione o diaccertamento».(132) La disposizione in parola ha stabilito che: «In attesa dell’entrata in vigoredella tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall’art. 13 della l. 5 gennaio1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione di cui all’art.14, 1 o comma, della citata l. n. 36 del 1994, è determinata secondo le modalitàstabilite per categorie di utenti al 43 o ,44 o ,45 o ,46 o e47 o comma del presentearticolo ed è riscossa dai Comuni o loro consorzi secondo le procedure fiscalivigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione».(133) Il quale disponeva: «A decorrere dal 1 o gennaio 1999 il corrispettivodei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degliartt. 13 e ss. della l. 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l’ultimocomma dell’art. 17 della l. 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall’art. 2,comma 3-bis, del d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla l.17 maggio 1995, n. 172, nonché l’art. 3, 42 o comma, della l. 28 dicembre 1995,n. 549, limitatamente alle parole: «secondo le procedure fiscali vigenti in materiadi canoni di fognatura e di depurazione».

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