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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 203mi d’entrata. Se, infatti, all’alternativa si vuole assegnare una portataed un significato «assoluto» potrebbe ritenersi opportuno distinguereanche la natura giuridica delle forme alternative e, quindi, se una hanatura <strong>tributaria</strong> l’altra sarebbe utile non l’avesse. In altri termini, l’attribuzionedella medesima natura giuridica, tendendo all’assimilazione,sminuirebbe il significato dell’alternativa. Non è questo, tuttavia, l’indirizzosuggerito dalla Cassazione che, nel legittimare il testo normativorichiamando la previgente ed indiscussa natura <strong>tributaria</strong> delle entrate,appare orientata a mettere in risalto piuttosto la continuità, inmolti casi innegabile, esistente negli elementi fondamentali tra precedentitasse e nuove tariffe. Del resto l’alternativa acquisisce significatoanche se limitata ad altri elementi distintivi, nonostante l’identità dellanatura giuridica <strong>tributaria</strong>.Per quanto attiene al Cosap (122), nessun dubbio può sussistere inmerito alla volontà legislativa di estendere la giurisdizione <strong>tributaria</strong>alle controversie concernenti tale entrata. Si tratta, infatti, dell’unicocaso in cui l’elencazione, effettuata nell’ambito del 2 o comma dell’art.2 d.lgs. n. 546 del 1992, espressamente richiama la normativa del1997, subentrata alla precedente regolamentazione del 1993 in base allaquale all’entrata, strutturata quale tassa (Tosap), era senza dubbioassegnata natura fiscale. A norma del 1 o comma dell’art. 63 d.lgs. n.446 del 1997 Province e Comuni «possono prevedere che l’occupazionesia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione dispazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolaredella concessione, determinato nel medesimo atto di concessione inbase a tariffa». Si tratta, pertanto, di entrata alternativa, rispetto allatassa, il cui presupposto ed i cui elementi fondamentali non si discostano,tuttavia, da quelli previsti in riferimento alla tassa medesima. Inentrambi i casi, infatti, le entrate corrispondono ad occupazioni permanentio temporanee di aree appartenenti al demanio locale od al patrimonioindisponibile, quindi aree pubbliche o asservite ad uso pubblico(123). Non rileva, inoltre, la legittimità dell’occupazione. Sia se learee sono occupate in forza di un atto di concessione od autorizzazionesia se si tratta di occupazione abusiva di fatto (124). Non si puòsostenere, dunque, che si tratti di entrata corrispettiva rispetto alla concessionee non si può negare che il presupposto di fatto sia legato allanatura pubblica dell’area occupata e, di conseguenza, all’incidenzapubblica dell’occupazione. Anche la quantificazione del canone colle-(122) Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, introdotto conl’art. 63 del d.lgs n. 446 del 1997, come testé ricordato.(123) L’art. 63, 1 o comma, d.lgs. n. 446 del 1997 dispone infatti: «Il pagamentodel canone può essere anche previsto per l’occupazione di aree privatesoggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge».(124) A norma degli artt. 39, d.lgs. n. 507 del 1993 e 63, 2 o comma, lett. g)e g-bis), d.lgs. n. 446 del 1997.

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