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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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200 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA6. – Brevi considerazioni afferenti alla disciplina sostanziale delle entrateaggiunte al 2 o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992In relazione pressoché a tutte le entrate elencate dal 2 o commadell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 si manifestano i difetti di tecnica legislativarichiamati in premessa.Anche per questo motivo, forse, nell’effettuare l’elencazione illegislatore utilizza una terminologia piuttosto imprecisa sulla quale èopportuno soffermarsi. Certamente è ammissibile ritenere che le innumerevolie continue modifiche incidenti sulle tipologie d’entrateconsiderate abbiano indotto in confusione il legislatore stesso, tuttavia,non è questa l’unica valutazione possibile e neppure la più pregevole.La disciplina introdotta con il d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993aveva interessato la «revisione ed armonizzazione dell’imposta comunalesulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa perl’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonchédella tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani». Con questoprovvedimento, pertanto, erano state regolate tutte le entrate successivamenteelencate dalla norma processuale in esame ad esclusione di quellerelative allo scarico e depurazione delle acque reflue, la cui disciplinaera, invece, modificata per effetto della l. n. 36 del 5 gennaio 1994.La normativa del 1993 attribuiva espressamente e, comunque, consentivacertamente l’attribuzione della natura <strong>tributaria</strong> in relazione a tutte leentrate considerate. Al contrario dalla l. n. 36 del 1994 il legislatore apparivaorientato ad attribuire natura patrimoniale al canone per il servizioidrico integrato, servizio del quale la legge stessa prevedeva l’istituzione.Di conseguenza anche le quote del canone dovute in corrispondenzadei servizi di smaltimento e depurazione avrebbero dovuto avere naturacorrispettiva, come affermato espressamente dal legislatore. Tutte leentrate subivano successive modifiche ed ancora di recente continuanoa subirne è opportuno, tuttavia, considerare che in molti casi, se non intutti, la normativa fiscale del 1993 è rimasta in vigore, quale alternativa,rispetto alle successive rimodulazioni in conseguenza delle quali lanatura <strong>tributaria</strong> delle entrate discendenti dall’erogazione degli stessi serviziè divenuta più incerta.L’imprecisione con la quale il legislatore ha indicato le singoleentrate sottoposte alla giurisdizione <strong>tributaria</strong> si potrebbe, dunque,strumentalizzare al fine di limitare fortemente la portata della normain esame. Si potrebbe ritenere, in altre parole, che il legislatore abbiavoluto riferirsi solo alle originarie ed alternative entrate di natura <strong>tributaria</strong>e non anche a quelle che, alla luce delle nuove disposizioni,possono prenderne il posto, in base alla scelte di politica fiscale degliEnti locali (119). In effetti solo il canone per l’occupazione di spazi(119) Simile interpretazione potrebbe considerarsi legittima proprio in virtù

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