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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 199agevole, che tra le prestazioni a vantaggio di una «entità» pubblica discernaquelle di carattere tributario da quelle aventi differente naturaed in particolare da quelle aventi natura patrimoniale (115). Distinzioneche per espressa volontà del legislatore non deve tenere conto dellequalificazioni formali attribuite alle entrate stesse e che, quindi, nonpuò basarsi su tale parametro ermeneutico. L’apparato pubblico, statalee locale, provvede a molteplici servizi, sia a vantaggio della collettivitàche dei singoli, di conseguenza possiede molti e differenti strumentieconomici predisposti al fine del recupero delle risorse necessarie,onde poter affrontare una quantità di oneri sociali. L’incasso riscossoha natura privatistica se costituisce il corrispettivo dell’acquistovolontario, da parte del privato, di beni o servizi. Si distingue, pertanto,dagli introiti di natura fiscale poiché questi, come già osservato,trovano fondamento nell’esercizio di una pubblica potestà d’imperio,la potestà impositiva (116). Le entrate tributarie, dunque, hanno naturapubblicistica e sono direttamente connesse alla posizione di supremaziadella parte pubblica, che difatti costituisce, sempre il soggetto attivodel rapporto d’imposta (117). Lo scopo del tributo, peraltro, è caratterizzantein quanto l’introito è destinato a concorrere alle spesepubbliche, vale a dire al procacciamento dei mezzi finanziari indispensabiliper il fabbisogno pubblico, quindi anche laddove esso possa essereposto in relazione a specifici servizi resi alla comunità, proprio inquanto tali, prevale la natura <strong>tributaria</strong>, poiché il privato, che dei servizistessi si avvantaggia, non dovrebbe chiedere espressamente di usufruirne,ma sopratutto non dovrebbe potervi rinunciare (118).(115) Cfr. VI Relazione annuale del Consiglio di Presidenza della GiustiziaTributaria al Ministro dell’Economia e delle Finanze, per l’anno 2003, laddovetale delimitazione era definita una sorta di actio finium regundorum proprio perchériferita alla delimitazione del «confine» in base alla natura delle entrate.(116) Pertanto le entrate si sottraggono al tipico schema sinallagmatico contrassegnatodalla corrispettività e dall’incontro di volontà tra domanda ed offerta.(117) Al riguardo si veda quanto disposto dall’art. 10, d.lgs. n. 546 del1992, già più volte richiamato.(118) È appena il caso di ricordare, come già in premessa, che occorre distinguerele entrate specificamente tributarie dalle ipotesi di altre entrate imposte nell’eserciziodella «pubblica supremazia», laddove questa sia esercitata per altri scopirispetto a quello di sopperire alle pubbliche spese. In particolare, per esempio, inrelazione alle entrate imposte a scopo «punitivo», anche se i relativi introiti sianoin concreto destinati a finanziare servizi pubblici. Così come accade, per esempio,riguardo alle contravvenzioni, sanzioni comminate a causa della violazione del codicestradale. Ciò nonostante recente discutibile giurisprudenza della Comm. trib. prov.Roma, sez. XVI, 10 luglio 2007, n. 118 ha ritenuto che il fermo amministrativo azionatoper crediti di natura non <strong>tributaria</strong>, nello specifico proprio a seguito di contravvenzioneper violazione del c.d.s., ricada comunque nella giurisdizione delle Commissioni.In parte motiva la decisione fonda anche sull’assenza di una definizionelegislativa di tributo e sull’ampiezza variabile che alla nozione medesima può esseredata in rapporto alle diverse norme costituzionali.

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