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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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198 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAzioni dottrinarie assolutamente fondate. In breve, la Cassazione sembranon abbia voluto o non abbia avuto occasione per affrontare ilnucleo del problema (112).Resta, dunque, all’interprete la possibilità di colmare questa mancanzadel giudice di legittimità considerando che, se esiste la possibilitàdi assegnare natura <strong>tributaria</strong> alle entrate espressamente aggiuntedal legislatore alla giurisdizione del giudice tributario, questa deve esserepreferita perché garantisce la legittimità costituzionale della normain esame. Alla stregua dei regimi giuridici loro propri, non esclusala nuova attribuzione alla giurisdizione delle Commissioni, ma soprattuttocon riguardo al riscontro del requisito dell’obbligatorietà nonchédegli altri possibili indici del carattere tributario (113), quest’operazioneermeneutica non appare impossibile sebbene sia particolarmentecomplessa e sia sempre da rimarcare l’utilità di eventuali interventi legislativichiarificatori. È stato osservato in proposito che la giurisdizione<strong>tributaria</strong>, delineata dalla l. n. 248 del 2005, deve e può essere legittimamentedefinita come giurisdizione sui rapporti che presentanocaratteristiche sostanziali di natura <strong>tributaria</strong> e che, in generale, questesiano riconoscibili allorché non esista un corrispettivo sinallagmaticofra l’entrata ed un servizio che ne costituisca il diretto corrispettivo(114). Si tratta, in verità, di tracciare una distinzione, non sempreinterpretate come entrate patrimoniali dall’Agenzia delle entrate con propria risoluzionedel 5 febbraio 2003, n. 25/E e già in precedenza con la circolareministeriale n. 111/E del 21/5 del 1999, già ricordata. Occorre, tuttavia, evidenziareche la circolare ministeriale n. 10 del 17 marzo 1994, aveva ritenutoche il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, rivestissenatura pubblicistica a fronte della quale avrebbe dovuto essere corrispostoil relativo «tributo» collocando, pertanto, l’entrata in questione fra le preteseaventi carattere tributario. In merito alla natura giuridica delle entrate dequa si vedano, altresì la circ. n. 256 del 3 novembre 1998, e la risoluzione n.121 del 17 settembre 2004, entrambe pubblicate sul web in www.finanze.it,centro di documentazione <strong>tributaria</strong>.(112) In altri termini, come rileva Fichera, L’oggetto della giurisdizione <strong>tributaria</strong>,op. cit., 1063, è tutto da dimostrare che entrate connesse alla prestazionedi «servizi pubblici essenziali, a costi elevati ed a diffusione alta» possano realmentepresentare «caratteristiche di una prestazione in assetto negoziale».(113) Requisiti quali: la coincidenza dei presupposti con quelli precedentementeutilizzati per i tributi sostituiti dalle nuove entrate; l’indispensabilità deiservizi e, dunque, la sussistenza di un preciso obbligo di legge gravante sugli entilocali di rendere i servizi stessi in quanto a beneficio dell’intera comunità; la sussistenzadi margini d’indivisibilità dei servizi offerti alla comunità; la fissazioneunilaterale delle condizioni e dei costi dei servizi; l’impossibilità di sottrarsi alpagamento nonostante la mancata fruizione del servizio. Cfr. Lovisetti, l’individuazionedella natura giuridica di un’entrata e le conseguenze in ordine alla giurisdizione,all’individuazione degli atti impugnabili e all’applicabilità dell’iva: ilcaso della tariffa rifiuti, retro, 2006, II, 835 ss.(114) Cfr. Cicala, Relazione al Consiglio di presidenza della giustizia <strong>tributaria</strong>,op. cit.

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