11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

196 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAte di una così chiara inversione di tendenza il semplice riferimento allanuova volontà legislativa ed alla precedente attribuzione della natura<strong>tributaria</strong>, in rapporto alla previgente Tarsu (108) (tassa per i rifiutisolidi urbani), non appare pienamente soddisfacente. La decisione dellaCorte di Cassazione, in altri termini, non fornisce indicazioni univocheche possano soccorrere l’interprete, poiché le affioranti contraddizionitra disciplina sostanziale dell’entrata, che aveva determinato laCorte ad escludere la natura <strong>tributaria</strong> e la conseguente giurisdizionedelle Commissioni, e nuova attribuzione giurisdizionale non appaionosufficientemente analizzate né sostenute da un adeguato approfondimentoin parte motiva e se anche non sono del tutto ignorate sembrano,in ogni modo, superate solo in nome di un malinteso giuspositivismo.Espressamente la Corte afferma, infatti, «la soluzione s’impone»ed in modo assolutamente generico vincola la propria decisione alloius superveniens e – pur richiamando il proprio precedente ed oppostoindirizzo, nonché la C.M. n. 111/E del 21 maggio 1999, che avevanoconcluso per «la perdita di ogni connotato di natura <strong>tributaria</strong>» – evitadi prendere posizione riguardo all’attuale natura giuridica delle entrateconsiderate. In altri termini, la Suprema Corte, pur affermando con decisionel’assegnazione delle controversie su dette entrate alla giurisdizionedelle Commissioni, non evidenzia la necessaria natura giuridicadelle entrate medesime tanto che si è potuto sostenere che questa giuformulazionedell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, quando questa norma ancora contemplaval’attribuzione della giurisdizione <strong>tributaria</strong> secondo il criterio enumerativo,quindi in quanto materie non espressamente previste nell’elencazione (sent. n.133 del 2000). Successivamente le sezioni unite, con sentenza n. 3144 del 2003,dopo la fondamentale modifica operata dall’art. 12, 2 o comms, l. n. 448 del 2001,pur continuando a disconoscere la giurisdizione delle Commissioni, affermavanoil carattere patrimoniale e non tributario delle relative entrate, perché poste in relazionealla concessione in godimento di beni. In relazione al CIMP, canone comunalesulla pubblicità, la Cassazione – con le sentenze nn. 14091 ed 843, rispettivamentedel 27 luglio 2004 e del 2 dicembre dello stesso anno – aveva riconosciutola giurisdizione <strong>tributaria</strong> per le controversie concernenti l’atto di irrogazionedelle sanzioni conseguenti a violazioni delle norme, ovviamente considerate«tributarie», relative all’imposta comunale sulla pubblicità, indipendentementedalla circostanza che, ai fini dell’irrogazione, fosse stata adottata la «procedura»dell’ordinanza ingiunzione (ai sensi della l. n. 689 del 1981), in luogo di quellatipicamente <strong>tributaria</strong> di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997.(108) In riferimento alla Tarsu per il necessario approfondimento si segnalano:Del Federico, Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, cit.; Giovanardi,Tributi comunali, inDig. disc. priv., sez. comm., Torino, 1999, 174 ss.; Lovecchio,La singolare metamorfosi della tassa rifiuti, inBoll. trib., 1999, 1114ss.; Serranò, Brevi considerazioni in tema di Tarsu, inBoll. trib., 1999, 1754 ss.;Id., Dalla tassa alla tariffa sullo smaltimento dei rifiuti, inBoll. trib., 1999, 1136ss.; Uricchio, Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, inDig. disc. priv.,sez. comm., Torino, 1998, 175 ss.; Lorenzon, La tassa per lo smaltimento dei rifiutisolidi urbani, inTrattato di diritto comunitario, a cura di Amatucci, 1994,536.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!