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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 195Nonostante le critiche già mosse (102), la sentenza n. 4895 dell’8marzo 2006, intervenuta a proposito dell’entrata corrispondente al serviziodi raccolta e smaltimento di rifiuti urbani, ma esplicitamenteestesa dalla stessa Suprema Corte alle altre entrate aggiunte (103), simuove certamente nell’ambito di un corretto esercizio della funzionenomofilattica e, tuttavia, ribaltando totalmente le conclusioni cui eranogiunte le stesse SS.UU. – con le ordinanze n. 13082, del 17 giugno2005 (104), e n. 3274, depositata il 15 febbraio 2006 (105) – riguardoalla medesima entrata, avrebbe potuto soffermarsi maggiormente sull’attualee non solo pregressa natura <strong>tributaria</strong> dell’entrata. Anteriormentealla novella del 2005 (106), infatti, le due ordinanze avevanoescluso decisamente la giurisdizione <strong>tributaria</strong> sulle controversie pertinenti«la prestazione pecuniaria imposta all’utente del servizio raccoltarifiuti urbani», specificandone la natura «non <strong>tributaria</strong>» (107). A fron-(102) La sentenza e l’argomentazione più caratterizzante in parte motiva sonogià state richiamate al principio della presente frazione di trattazione.(103) La sentenza – pubblicata con nota di Lovisetti, Un caso di apparenteconflitto giurisprudenziale: la giurisdizione in materia di Tia, inGT - Riv. giur.trib., 2006, 488 ss., espressamente richiama il Cosap, il canone per lo scarico e ladepurazione delle acque reflue ed il diritto sulle pubbliche affissioni, definito«imposta comunale». Secondo la Corte, pertanto, gli stessi motivi possono indifferentementetrovare applicazione in relazione a tutte le entrate elencate dal 2 ocomma dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Sotto questo profilo la sentenza non cogliel’occasione per offrire il necessario approfondimento poiché non viene analizzatain alcun modo la natura giuridica delle singole entrate. Certo una simileanalisi avrebbe richiesto una trattazione separata in relazione ad ogni singolo casoche non poteva essere esperita nell’economia del caso di specie. Lo stesso autore,Lovisetti, proprio in relazione alla Tia, non aveva in precedenza mancato di rimarcarel’assoluta rilevanza della individuazione della natura giuridica delle entratein relazione alle conseguenze di questa sulla determinazione della giurisdizione:Lovisetti, L’individuazione della natura giuridica di un’entrata e le conseguenzein ordine alla giurisdizione, all’individuazione degli atti impugnabili e all’applicabilitàdell’iva: il caso della tariffa rifiuti, retro, 2005, II, 844 ss.(104) In banca dati Fisconline.(105) In Fisco, 2006, 4997 ss.(106) È appena il caso di annotare che sebbene l’ordinanza n. 3274 del2006 sia stata depositata dopo l’entrata in vigore della riforma, poiché la legge diconvalida del d.l. n. 203 del 2005 è del 2 dicembre 2005, la decisione della Corte,ovviamente, era già stata emarginata in precedenza.(107) Altrettanto era avvenuto, con le ordinanze delle sezioni unite dellaCassazione del 19 agosto 2003, n. 12167, in Boll. trib., 2004, 1274 e del 21 gennaio2005, n. 1239, in relazione al Cosap, giudicato entrata di natura patrimonialeanche dall’Agenzia delle entrate con propria risoluzione, n. 121/E del 17 settembre2004, in Corr. trib., 2004, 3181 e con circolare ministeriale, n. 256/E del 3novembre 1998. In merito al canone o tariffa per lo scarico delle acque reflue siveda più oltre. Relativamente ai canoni per l’utilizzo di beni demaniali e patrimonialidello Stato la sez. V civ., vale a dire la sezione <strong>tributaria</strong>, della cassazioneaveva disconosciuto la competenza delle Commissioni, in base alla previgente

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