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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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194 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIACome si è già osservato la Cassazione ha, ovviamente, dovutoprendere atto dell’ampliamento della giurisdizione <strong>tributaria</strong>, ma nonha individuato con chiarezza, come necessaria e conseguenziale, l’attribuzionedella natura giuridica <strong>tributaria</strong> in relazione alla materia devoluta.Questa circostanza, unitamente ad alcune affermazioni, qualequella testè richiamata e contenuta nell’ordinanza n. 2888 del 2006,hanno determinato il rischio che si potesse ritenere che il SupremoCollegio volesse «barricarsi» sulle proprie precedenti posizioni interpretativee, partendo da queste, considerare gli interventi legislativi inmateria di giurisdizione come dimostrazioni di una volontà legislativaciecamente volta alla disgregazione dei limiti propri della stessa giurisdizione<strong>tributaria</strong>. In questo senso l’acquiescenza alla nuova normativa,per quanto dovuta, non sarebbe altro che subita in nome di un esasperatogiuspositivismo piuttosto che recepita ed accolta criticamente.Per questa via il ruolo della Corte potrebbe essere strumentalizzato,anche dallo stesso legislatore, al fine di assecondare ulteriori ed indebiteespansioni della giurisdizione <strong>tributaria</strong>, finendo per determinarel’insorgere di nuovi dubbi e nuovi abusi, riguardo ai quali si renderebberonecessari nuovi interventi legislativi.L’invadenza legislativa certamente impedisce alla Cassazionel’adeguato svolgimento della propria funzione di interprete autorevoledella legge, ma queste difficoltà non possono né devono tradursiné in acquiescenza acritica del nuovo tessuto normativo, né in impliciteautorizzazioni a proporre nuove sfide interpretative d’indiscutibilefascino, ma frutto di un’eccessiva esaltazione iconoclasta, irrispettosadei limiti costituzionali e poco attenta, anche, rispetto aiprincipi e criteri che regolano la materia, nella fattispecie il processotributario (101).Tornando, brevemente, alle ipotesi normativamente elencate nel 2 ocomma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, si è già rammentato che lesentenze della Cassazione, prima della novella introduttiva dell’elencazionemedesima e partendo dalla disciplina sostanziale delle entratestesse, erano giunte ad escludere la giurisdizione <strong>tributaria</strong>, giudicandoleipotesi di natura patrimoniale. In seguito la Corte – effettivamente,almeno in parte, esautorata nelle sue funzioni – ha mancato l’occasioneper prestare adeguata attenzione alla soluzione dei molti dubbiinsorti. Sarebbe stato di sicuro interesse se la nuova scelta legislativain materia di giurisdizione fosse stata supportata dall’adeguata interpretazionedella disciplina sostanziale di riferimento riguardante le entrateconsiderate.(101) Da tempo la più accorta dottrina ha manifestato il timore che gli interventiinterpretativi della Suprema Corte possano dar vita ad una giurisdizionepraeter legem slegata dalle disposizioni legislative, c.d. factum principis, intalsenso: Muscarà, La giurisdizione (quasi) esclusiva delle commissioni tributarienella ricostruzione sistematica delle SS.UU. della cassazione, cit., 43.

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