11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PARTE PRIMA 191in realtà, intaccato la sostanza <strong>tributaria</strong> degli istituti considerati. In altritermini, il riferimento al passato, operato dalla Suprema Corte, è significativoe pregevole solo se e nella misura in cui si ritenga che, nonostantele mutazioni subite, le entrate in questione non abbiano maidismesso la propria natura <strong>tributaria</strong> e, dunque, soltanto se l’interventolegislativo, operato sulla norma afferente alla giurisdizione delle Commissioni,abbia semplicemente quel valore interpretativo che gli si deveassegnare e, quindi, confermi e non innovi questa natura <strong>tributaria</strong>loro propria (97).In questo senso, come si diceva in premessa, l’intervento legislativoassumerebbe significato proprio al fine di porre termine ad ognidubbio interpretativo e, quindi, in sostanza trarrebbe origine dalla sceltadel legislatore di contrastare e screditare differenti soluzioni interpretative,quali quelle cui, nel frattempo, era pervenuta la SupremaCorte. Soluzioni interpretative che, in quanto orientate all’esclusionedella natura <strong>tributaria</strong> delle entrate, in seguito assegnate alla giurisdizionedelle Commissioni, devono essere superate in ossequio alla nuovavolontà legislativa ed a difesa dei «limiti delle diverse giurisdizioni».Assume, pertanto, fondamentale rilievo il confronto con la disciplinadelle entrate considerate, poiché è necessario che le norme sostanzialidi riferimento non escludano la possibilità di questo inquadramento.Mi sembra si debba concludere che se le norme sostanziali nonconsentono l’attribuzione della natura <strong>tributaria</strong>, alle entrate aggiuntealla giurisdizione delle Commissioni, si dovrà ammettere, senz’altro(97) In merito è opportuno evidenziare come sia emersa in dottrina ed ingiurisprudenza una complementare querelle in ordine al regime transitorio ed inparticolare all’applicazione della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. Èchiaro, infatti, che – sebbene non possa negarsi che il principio opera in mododifferente secondo l’interpretazione che si dà alla norma in esame, vale a dire sela si considera una norma tramite la quale viene instaurata una nuova giurisdizione(innovativa) oppure, al contrario, se la si considera una norma interpretativache attribuisce la giurisdizione in funzione di una scelta interpretativa fondata sudati normativi invariati – ovviamente, dal punto di vista pratico, la questione hauna notevole rilevanza e deve essere tenuto in debito conto che le liti sono stateincardinate seguendo l’indirizzo interpretativo autorevolissimo, costante e conforme,delle sezioni unite della Suprema Corte. Occorre, peraltro, precisare che solodi recente la Suprema Corte ha ammesso la translatio iudicii tra giudice ordinarioe giudice speciale (sez. un. n. 4109 del 22 febbraio 2007) indispensabile al fine digarantire al contribuente, che erroneamente si fosse rivolto al giudice ordinario –«errore» nel caso di specie più che legittimo considerato il precedente indirizzointerpretativo della cassazione – non correrà il rischio di subire la beffa dell’estinzionedel giudizio per decadenza dei termini, ma potrà riassumerlo davanti alleCommissioni tributarie cui il legislatore ha assegnato espressamente la giurisdizione.Sul punto, peraltro, è intervenuta anche la Corte cost., 12 marzo 2007, n.77 in modo critico rispetto alle sezioni unite, ma confermando nella sostanza lapossibilità della translatio. Al riguardo, data la rilevanza della problematica, ci siripromette di affrontare l’argomento con separata pubblicazione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!