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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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190 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAcircoscrivere a quell’ambito il valore della soluzione proposta. Se lastessa soluzione fosse stata ritenuta ancor valida non si spiegherebbela mancata attualizzazione dell’interpretazione operata. In altri termini,la Corte riferendosi al passato, lascerebbe intendere che nel frattempola natura delle entrate ha subito modifiche tali da non consentire più ilriconoscimento del loro carattere tributario.Certo la Corte può e deve adeguare il proprio indirizzo interpretativo,in conformità delle modifiche dell’assetto legislativo, ma la suafunzione nomofilattica di decifrazione del diritto vivente e dell’intenzionelegislativa è vincolata ai canoni «dell’uniforme interpretazione»,«dell’unità del diritto», del «rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni»(96). L’operazione interpretativa deve, dunque, essere condottaalla stregua della nuova disciplina processuale, ma tenendo in debitoconto l’attuale e vigente disciplina sostanziale delle entrate considerate.Procedendo diversamente, vale a dire ignorando la disciplina sostanzialedelle entrate assegnate alla giurisdizione delle Commissioni,si palesa il rischio d’interpretazioni non uniformi e, dunque, di nonpoter garantire l’unità del diritto, intesa nel senso della coerenza dell’interpretazionesistematica dell’ordinamento.Nel prendere atto della nuova normativa la Suprema Corte appareben consapevole della necessità di conformarsi alla volontà legislativache, peraltro, interessa soltanto l’assegnazione della giurisdizione sullecontroversie al giudice tributario e non può sostenersi intesa ad attribuirenatura <strong>tributaria</strong> alle entrate elencate. A confronto della volontàlegislativa è palese che la Corte non ha libertà di scelta, ma il giudicedi legittimità avrebbe potuto cogliere l’occasione per ritornare sulleproprie precedenti interpretazioni, in merito alla natura patrimonialedelle entrate in oggetto, e considerarle apertamente inconciliabili con ilnuovo dato normativo processuale.Ciò in quanto l’argomento della Corte, che richiama la precedenteed indiscussa natura <strong>tributaria</strong> delle entrate, non è privo di pregio nellamisura in cui si riveli possibile concludere che le modifiche, a suotempo intervenute sulla disciplina sostanziale di riferimento, a differenzadi quanto in precedenza ritenuto dalla Corte stessa, non hanno,riforme degli anni ’90. Si vedano per esempio: in materia di Tarsu, Cass., 12agosto 1963, n. 2295, retro, 1964, II, 363; Cass., 4 febbraio 1987, n. 995, in Boll.trib., 1987, 1339; Cass., sez. un., 7 maggio 2003, n. 6954; in riferimento alla Tosap(tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), cui è subentrato il Cosap,Cass., 30 ottobre 1984, n. 5547, in Rass. trib., 1986, I, 127; relativamente alcanone di fognatura e depurazione, sostituito dalla tariffa per il servizio idrico integrato,Cass., sez. un., 24 gennaio 2003, n. 1087, in Mass. Giur. it., 2003, 111.(96) Come disposto dal sempre valido testo normativo dell’art. 65, r.d. n.12, del 30 gennaio 1941: «La Corte Suprema di Cassazione, quale organo supremodella giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione dellalegge, l’unità dal diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diversegiurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altricompiti ad essa conferiti dalla legge».

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