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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 189fermare la natura <strong>tributaria</strong> delle stesse, questa deve essere l’interpretazioneda condividere, non solo per ragioni di opportunità sistematica,ma perché imposta dal legislatore per effetto dell’intervento attuato.5. – Il ruolo della Corte di CassazioneLe sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenzan. 4895, depositata il giorno 8 marzo 2006, hanno espressamenterilevato che la novella del 2005 «si sottrae al sospetto d’illegittimitàcostituzionale... per inosservanza del limite richiamato da Corte cost.n. 144 del 1998... tanto più se si consideri che i canoni indicati...attengonotutti ad entrate che in precedenza rivestivano indiscussa natura<strong>tributaria</strong>». La circostanza, pur corrispondendo al vero, non appare risolutivae neppure di basilare rilevanza. È di tutta evidenza che laquestione debba essere risolta avendo riguardo alla vigente disciplina enon a quella pregressa.Di fatto dalla disciplina di riferimento delle entrate aggiunte al 2 ocomma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 erano emersi dubbi, concernentila reale natura delle entrate medesime, che avevano richiestol’intervento della stessa Suprema Corte, quale interprete istituzionaledelle leggi. La Cassazione, considerate le riforme che avevano agitosulla disciplina sostanziale delle entrate in questione (94), aveva negatola loro natura <strong>tributaria</strong> deducendone l’intervenuta trasformazione inentrate di natura patrimoniale.Si deve concludere, dunque, che non è possibile affermare e, difatto, non lo afferma neppure la Corte, che le entrate rivestano «indiscussanatura <strong>tributaria</strong>», ma solo che esse la «rivestivano» ed, ovviamente,questo ridimensiona e riduce la rilevanza dell’argomento proposto,poiché è la Corte stessa ad inquadrare la soluzione interpretativain un ambito temporale ormai passato (95) e, contestualmente, a(94) Le entrate suddette sono state interessate da molteplici ed anche recentiriforme. La Cassazione esaminando, in particolare, gli effetti delle riformedegli anni ’90 aveva avuto modo di escludere la natura <strong>tributaria</strong> delle entratecome novellate da quelle riforme: il canone per l’occupazione di spazi ed areepubbliche (Cosap) traeva origine dall’art. 63, d.lgs. n. 446 del 1997; la tariffaper il servizio idrico integrato, comprensiva delle quote di scarico e depurazionedelle acque reflue era stata introdotta tramite l’art. 14 della l. n. 36 del 1994; latariffa d’igiene ambientale (Tia), prevista dall’art. 49, d.lgs. n. 22 del 1997; l’impostacomunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all’art.1, d.lgs. n. 507 del 1993, successivamente resi alternativi al canone perl’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) per effetto dell’art. 62, d.lgs. n. 446del 1997.(95) La realtà di quest’assunto trascende le peraltro numerosissime sentenzedello stesso Supremo Collegio, in relazione alle quali poteva certamente rilevarsiun consolidato e costante orientamento afferente le entrate previgenti rispetto alle

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