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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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188 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAtroduzione di un comma, aggiunto in sede di conversione di un decretolegge, ma proprio perché espressamente destinata ad operare in materiaprocessuale. Sotto quest’aspetto, per tornare alla lettura che ci siè prefissi di condurre, la novella sarebbe in ogni caso costituzionalmenteillegittima, per via delle nuove attribuzioni operate in materiasostanzialmente non <strong>tributaria</strong>, e severamente censurabile, per contrastocon il 2 o comma dell’art. 2 dello Statuto, in funzione della fittiziaattribuzione della natura <strong>tributaria</strong> alle entrate stesse (93). Rilevata,pertanto, la necessità di una lettura coordinata e sistematica dell’ordinamento,onde giudicare della legittimità dell’intervento effettuato sul2 o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, occorre condurre il confrontocon le disposizioni legislative che regolano le tipologie di entrataconsiderate nell’elencazione. Proprio la confusione e l’utilizzo atecnico,da parte del legislatore, della nozione di tributo suggeriscono, infatti,non solo una particolare prudenza nell’assegnare sostanza <strong>tributaria</strong>,in funzione delle denominazioni legislativamente adoperate, maanche nel far discendere la natura <strong>tributaria</strong> dall’inquadramento effettuatoa meri fini processuali. Il rischio, infatti, alla stregua di quantogià rilevato, è che la nozione di tributo divenga così evanescente dacomprendere pressoché tutte le entrate erariali e degli enti territorialiprescindendo da qualunque riscontro della coattività e della manifestazionedi una capacità contributiva. Sembra logico e conducente, inoltre,utilizzare ai fini del raffronto non solo gli elementi positivi emergentidalla legislazione, ma le interpretazioni offerte dalla giurisprudenzae dalla dottrina, in merito alle entrate considerate.Ebbene, queste interpretazioni appaiono assegnare alle entratestesse natura patrimoniale ed ai rapporti che ne sono alla base carattereprivatistico. Si dovrebbe, pertanto, concludere per l’illegittimità dellanovella, alla stregua di quanto sin qui osservato, avendo il legislatoreindebitamente esteso la giurisdizione delle Commissioni a materianon <strong>tributaria</strong>. Occorre, tuttavia, rilevare che il valore delle pur pregevoliinterpretazioni giurisprudenziali e dottrinarie di fronte a quellache si è considerata un’interpretazione autentica del legislatore deveessere fortemente ridimensionato. Nell’ottica di un’interpretazione disalvaguardia, della legittimità costituzionale dell’intervento legislativo,occorre considerare la possibilità di pervenire ad interpretazioni differenti,rispetto alla natura <strong>tributaria</strong> delle entrate in commento, ma pursempre basate sulla normativa sostanziale di riferimento. In definitiva,se è possibile un’interpretazione delle norme sostanziali volta a con-(93) La violazione della norma statutaria, peraltro, in questo caso assumerebbemaggior peso di quello che le è stato assegnato nel corso della pregressatrattazione, allorché si è dovuta operare la scelta tra contrasto con la norma costituzionale,art. 102 e VI disp. trans., e contrasto con lo stesso art. 2 dello Statuto.La particolare rilevanza innovativa e modificativa che avrebbe la novella rispettoalla disciplina sostanziale pregressa condurrebbe ad una ben più aspra critica delmodus operandi prescelto dal legislatore.

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