11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

186 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAl’elemento della coattività può essere considerato un utile discriminecaratterizzante, confrontandolo con la definizione di «prestazione imposta»di cui all’art. 23 Cost. (88) Alla luce delle riforme in esame,peraltro, ha acquisito maggior credito l’interpretazione giurisprudenzialeintesa a comprendere nell’ambito tributario, lato sensu, oltrealle imposte propriamente dette anche entrate para commutative,quali tasse e contributi. Nell’ambito dell’assegnazione di «tutte lecontroversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie» perdedi rilievo, infatti, la distinzione fra tributi e tasse ed acquisiscesignificato la natura fiscale dell’entrata, caratterizzata da autoritativitàe coattività della disciplina (89).Ciò non pertanto occorre rilevare come siano sostanzialmentecoattive alcune entrate cui si assegna natura patrimoniale, come le tariffeconnesse alla richiesta di servizi e commisurate al costo deglistessi, oppure le sanzioni pecuniarie, amministrative o penali, che puresi distinguono e caratterizzano per il loro carattere afflittivo anzichécontributivo. Occorre, dunque, far riferimento all’altro elemento,consistente nell’espressione di una «capacità contributiva» ai sensidell’art. 53 Cost., poiché sia le entrate patrimoniali che quelle a contenutosanzionatorio sono, ovviamente, prive del riferimento all’espressionedi una capacità contributiva dalla quale prescindono(90). Acquisisce, quindi, valore determinante l’attinenza delle entratea manifestazioni di capacità contributiva, idonee a dimostrare la1996, 53 e s; Id., Tasse, tributi paracomunitari e prezzi pubblici, Torino, 2000,180; Fantozzi, <strong>Diritto</strong> tributario, Torino, 2003, 45; Falsitta, Manuale di dirittotributario, Padova 2003, 12; Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Torino,2006, Vol. I, 9 a ed., 6. Per una recente analisi in subjecta materia si veda ancheil contributo di P. Biondo, La nuova giurisdizione delle Commissioni tributarie,retro, 2006, I, 761 ss.(88) Giannini, I concetti fondamentali del diritto tributario, Torino, 1956.Secondo la teoria classica, che identifica la natura <strong>tributaria</strong> in relazione all’eserciziodella potestà d’imperio, il tributo è caratterizzato dalla coattività nel sensoche prescinde dalla manifestazione di volontà del contribuente/soggetto passivo,viceversa le entrate patrimoniali derivano da manifestazioni di volontà degli stessisoggetti che si obbligano, in relazione alla richiesta di un servizio od alla concessionee, tuttavia, il legislatore e la stessa Corte di Cassazione non hanno esitato ariconoscere natura <strong>tributaria</strong> ad entrate che, pure essendo corrisposte in funzionedi servizi richiesti dagli stessi soggetti passivi, risultano di fatto autoritativamentequantificate e regolate nonché, in buona misura, necessitate. Al riguardo si vedaFedele, voce Prestazioni imposte, op. cit., 4 ss.(89) Del resto anche prima degli interventi legislativi in esame le controversiein materia di molte tasse e tributi in genere erano state assegnate alla competenzadella giustizia <strong>tributaria</strong>, ad ulteriore conferma del continuum in cui si pongonole riforme che hanno agito sulla giurisdizione. A tal riguardo, a titolo esemplificativo,si vedano le soluzioni offerte dalla Suprema Corte in relazione al canoneradiotelevisivo (Cass., 23 febbraio 1996, n. 1441).(90) In realtà in dottrina si è anche ricostruita la categoria delle c.d. «sanzioniimproprie» in relazione alle ipotesi in cui, a fronte di violazioni formali o

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!