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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 185In buona sostanza è possibile ritenere che l’intervento legislativo,pur se operato in materia processuale e finalizzato a tracciare i limitidella giurisdizione <strong>tributaria</strong>, rappresenti un’interpretazione autenticadel legislatore – volta a dimostrare la scelta di una specifica naturasostanzialmente <strong>tributaria</strong> delle entrate considerate – solo se tale interpretazionenon debba considerarsi esclusa alla stregua degli elementiemergenti dalla normativa di diritto sostanziale che regolamenta leentrate medesime. La circostanza che l’intervento legislativo sullanorma processuale sia stato eseguito successivamente, rispetto alla disciplinasostanziale delle entrate, è rilevante, ma non al punto da poterprescindere dalla disciplina sostanziale stessa, proprio perché all’interventomedesimo si vuole e si deve assegnare portata interpretativae non innovativa. È possibile ammettere che il legislatore abbiaofferto non solo un’interpretazione autentica della delimitazione di cuial 1 o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, ma altresì un’interpretazioneautentica della normativa positiva di diritto sostanziale che regolale entrate elencate al 2 o comma, «confermandone» il caratteretributario (86). Non si può, invece, sostenere che tramite l’interventosul 2 o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 il legislatore abbia intesomodificare la natura sostanzialmente non <strong>tributaria</strong> delle entrateelencate.Vero è che la nozione stessa di tributo, non trovando una precisaespressione legislativa positiva, deve essere ricostruita tramite lalettura coordinata di varie disposizioni ed è, altresì, vero che nei testinormativi regna una certa confusione terminologica, che certonon agevola il compito dell’interprete nel delimitare i confini giuridicidel tributo e, quindi, della materia <strong>tributaria</strong>. È stato, inoltre,correttamente osservato come, sovente, gli interventi operati su presuppostie basi imponibili finiscano, surrettiziamente, per modificarela stessa natura giuridica dell’entrata, determinando nuove discrasietra la forma e la sostanza della stessa (87). In generale, tuttavia,tre nel corso della trattazione immediatamente a seguire, in particolare con riguardoall’insufficienza, ai fini dell’individuazione del carattere tributario dell’entrata,del solo riscontro della sua eventuale coattività.(86) Cfr. Glendi, Aspetti applicativi delle modifiche..., op. cit., 421. L’autorerileva che la nozione di tributo deve essere «complessivamente ricavata daogni dato sostanziale e processuale» tenendo in conto le espresse previsioni legislative.L’attribuzione della competenza giurisdizionale <strong>tributaria</strong>, in relazione alleentrate di cui all’elencazione del 2 o comma della norma in esame, può essere intesa,altresì, quale espressione di una precisa voluntas del legislatore finalizzataad assegnare natura <strong>tributaria</strong> alle entrate medesime.(87) Il tributo, in genere, è definito in dottrina come «prestazione patrimonialeimposta, caratterizzata dall’attitudine a determinare il concorso nelle spesepubbliche». Al riguardo si vedano: Fedele, voce Prestazioni imposte, in Enc.giur., Roma, XXIV, 1991, 4 ss.; Sacchetto, voce Tassa, in Enc. dir., Milano,XLIV, 1992, 8 e s.; Del Federico, Contributo allo studio della tassa, Pescara,

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