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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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184 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAgiunta. La tesi orientata alla salvaguardia della legittimità di quest’ulterioreintervento, operato sul 2 o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del1992, perde fondamento se posta a confronto con una disciplina sostanzialein base alla quale non sia in alcun modo possibile assegnarenatura <strong>tributaria</strong> alle entrate in esame.In questo senso l’autorevole avallo ricevuto dalla Suprema Cortedi Cassazione (83), peraltro a dispetto delle proprie valutazioni precedenti,non appare risolutivo in quanto le valutazioni operate dal SupremoCollegio non sembrano idonee a fugare ogni dubbio ed occorre,quantomeno, che esse siano poste in relazione ad altre argomentazioni.La Corte di Cassazione, inoltre, nel legittimare l’intervento legislativo,non ha ribadito con la necessaria cogenza la esigenza di rispettare illimite della materia originariamente attribuita, prestando il fianco adinterpretazioni evolutive orientate al superamento del limite stesso che,si ribadisce, non può e non deve essere approvato se si vuole preservarela legittimità costituzionale e la coerenza sistematica del rito tributario(84).Il riscontro della possibilità di assegnare una natura sostanzialmente<strong>tributaria</strong> alle entrate, riguardo alle quali il legislatore ha specificamentedisposto la competenza per materia delle Commissioni, sarebbeil naturale complemento dell’attribuzione stessa ed, ovviamente,un decisivo punto di partenza per una ricostruzione interpretativa chesalvaguardi la legittimità dell’intervento operato (85).(83) Su cui ancora si avrà modo di tornare nel corso della trattazione, vediinfra, paragrafo seguente.(84) Come si avrà modo di evidenziare la Corte di Cassazione indubbiamentecostretta, dall’azione legislativa, ad una serie di «acrobazie interpretative»non ha potuto esercitare efficacemente il proprio ruolo ed in alcuni casi è sembrataavallare interpretazioni creative certamente ingiustificabili, nonostante le incongruenze,reali o presunte, causate dall’eccessivo e talvolta poco meditato interventismolegislativo. I difetti di un’ermeneutica eccessivamente espansiva, su cui siinsisterà, sono palesi laddove si consideri che se veramente si dovesse considerareintervenuto il superamento del limite costituito dalla materia <strong>tributaria</strong> la giurisdizione<strong>tributaria</strong> sarebbe delegittimata ed il sistema perderebbe di qualsiasi logicacongruenza. In merito ai riferimenti giurisprudenziali si rinvia alla trattazione edalle note a seguire a titolo di mera esemplificazione senza pretesa alcuna di esaustività.(85) Occorre, peraltro, individuare con esattezza quali siano i parametri digiudizio da utilizzare posto che non si ritenga sufficiente, come già accennato, ilmero riscontro con il dato positivo emergente dall’identificazione operata dal legislatoretramite la stessa norma in esame. Dato, quest’ultimo, svalutato dal legislatoremedesimo laddove espressamente prevede che si prescinda dal nomen iurisattribuito all’entrata, come nel caso di specie. Serve, dunque, il raffronto conla disciplina sostanziale delle singole entrate considerate. In termini generali, potrebbeessere considerato indicativo di una natura <strong>tributaria</strong>, quantomeno il riscontrodel carattere coattivo della prestazione imposta. Cfr.: Falsitta, Manuale di dirittotributario, Padova, 2005, 21 ss. In argomento si veda, comunque, ancora ol-

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