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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 183la disposizione si coordinerebbe sia con l’attribuzione di competenzagenerica che con l’interpretazione estensiva, che a quest’ultima è statadata per effetto dell’aggiunta «comunque denominati» poiché, proprioda quest’ampliamento della giurisdizione, trarrebbe origine la necessitàd’individuare alcune ipotesi specifiche e di confermare l’estensionedella giurisdizione stessa nei confronti di entrate non aventi qualificaformale di tributo quali, appunto, quelle oggetto dell’elencazione casisticaoperata (82). Occorre, tuttavia, evitare che una simile operazioneermeneutica, per quanto effettuata nel pregevole intento di prestareuna lettura costituzionale della norma positiva, si riveli temeraria. Inaltri termini, la delimitazione dei limiti giurisdizionali non deve sfumarenel vago ed i casi normativamente individuati devono agevolareuna corretta definizione della giurisdizione delle Commissioni piuttostoche costituirne un’indebita estensione a materia differente da quella<strong>tributaria</strong>.Si rivela, dunque, indispensabile la valutazione della natura <strong>tributaria</strong>delle ipotesi specificamente contemplate. Al riguardo si è già osservatoche dette entrate sono tutte di dubbia natura. Quest’ultima circostanzain un certo senso giustifica per se stessa l’intervento operatodal legislatore, ove a questo si assegni (come proposto) il valore diun’interpretazione autentica. È chiaro, infatti, che se alle entrate fossestata assegnata espressamente o rispetto alle stesse fosse, in ogni modo,rinvenibile con certezza una natura <strong>tributaria</strong> l’intervento operatosarebbe da giudicare superfluo, viceversa se questa stessa natura nonfosse neppure astrattamente configurabile l’intervento sarebbe da giudicareillegittimo. Quest’argomento, tuttavia, non può essere ritenutosufficiente ed occorre verificare se è possibile considerare tributarie talientrate, non solo conformemente a questa presunta interpretazioneautentica operata dal legislatore, ma anche tenuto conto delle disposizionidi diritto sostanziale che le istituiscono e regolano, poiché questenon sono state modificate né, a mio modesto avviso, possono essereconsiderate soppresse o superate per effetto della novella, poiché questaagisce sulla regolazione processuale e non su quella sostanziale enon può trovare legittimazione in se stessa a prescindere da un correttoconfronto sistematico. In altri termini, appare indispensabile o, perlo meno, assolutamente rilevante il confronto tra la norma processualee la disciplina sostanziale delle entrate considerate, poiché nella fattispeciel’eventuale emersione di consistenti o meglio insanabili difetti dicoordinamento potrebbe e dovrebbe condurre ad escludere che possaassegnarsi valore interpretativo anziché innovativo all’elencazione agtariao meno, è il legislatore che li affida alla cognizione del giudice tributario».Ribadendo questo assunto lo stesso autore, tuttavia, conviene riguardo all’esigenza,sotto il profilo della legittimità costituzionale, di ricostruire la natura <strong>tributaria</strong>di «queste prestazioni».(82) In particolare Glendi, Aspetti applicativi delle modifiche..., op. cit., 420ss., ma anche Cantillo.

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