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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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182 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAdia, che, tuttavia, appare ictu oculi meno convincente ed alla quale,come si vedrà, occorre dare consistenza anche attraverso un’elaborataanalisi delle controversie di fatto attribuite. Si potrebbe considerare,infatti, quest’aggiunta, ancora una volta, alla stregua d’interpretazioneautentica volta a precisare, riguardo a determinate ipotesi che in realtàavevano destato dubbi, la competenza per materia delle Commissionie, dunque, ad affermare (80), proprio tramite l’interpretazione autenticaoperata dal legislatore, non solo la giurisdizione delle Commissioni,ma pure la natura <strong>tributaria</strong> delle entrate in questione (81). In tal casorietà» delle sanzioni, oggetto della giurisdizione <strong>tributaria</strong>, rispetto ai tributi, accessorietànon riscontrabile nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte (siveda quanto sostenuto da Russo, L’eccessiva e riprovevole dilatazione della giurisdizione<strong>tributaria</strong>, op. cit., 591). Occorre, comunque, evidenziare che la specificaquestione è stata risolta dall’intervento del legislatore che con il d.l. n. 223 del2006, ha attribuito la competenza sanzionatoria alla Direzione provinciale del lavoroescludendo, per tal verso, la giurisdizione <strong>tributaria</strong> in materia. Al riguardoancora oltre nella trattazione. Per una esame specifico, oltre il già ricordato intervento,si vedano altresì: Sandullo, Per una necessaria delimitazione della giurisdizione<strong>tributaria</strong>, inFisco, 2007, 1443 e s.; Alzetta - Placido, Le sanzioni per illavoro sommerso: l’incerto raccordo fra la vecchia e la nuova disciplina, inFisco,2006, 6539; De Roma, Permangono le divergenze in tema di giurisdizione esanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, inGT - Riv. giur.trib., 2006, 481.(80) Occorre prestare estrema attenzione alla scelta terminologica più appropriata.In questo caso, infatti, con «affermare» si vuole intendere più «ribadire»o «scegliere» che «assegnare» nella misura in cui, come si vedrà ampiamentenel corso della trattazione, è necessario ritenere che il legislatore abbia, sia pureimplicitamente, offerto la propria interpretazione in merito alla natura giuridicadelle entrate in questione. Solo entro questo limite può sostenersi che sia statacompiuta una scelta innovativa. Non avendo agito, infatti, sulla disciplina sostanzialedelle entrate espressamente ricondotte alla giurisdizione delle Commissioni,né potendo legittimamente operare un simile intervento tramite una disposizionedi carattere processuale, occorre presumere, almeno sino a prova contraria, che alleentrate medesime, così come regolate già prima dell’intervento legislativo inesame, fosse possibile assegnare natura <strong>tributaria</strong>. Diversamente si dovrebbe ammettereche l’intervento operato è illegittimo o perché ha esteso la giurisdizioneoltre i limiti della materia <strong>tributaria</strong> o perché ha modificato artatamente la naturagiuridica di entrate in precedenza non tributarie. Nella fattispecie, pertanto, è necessarioutilizzare, quale punto di partenza della ricostruzione proposta, la circostanzasecondo la quale con l’intervento effettuato sul 2 o comma dell’art. 2, d.lgs.n. 546 del 1992, il legislatore non abbia operato innovazione alcuna se non in viainterpretativa. Successivamente bisogna verificare che questa nuova interpretazionesi riveli, a propria volta, legittimamente proponibile a fronte della disciplinapositiva delle entrate, rimasta invariata.(81) In senso parzialmente e solo apparentemente difforme: Fichera, L’oggettodella giurisdizione <strong>tributaria</strong>, op. cit., 1063 e 1091 ss. che solo in premessaconsidera l’elencazione in esame come «tassativa» ed in «deroga» rispetto allaprima parte della norma. Rileva, infatti, l’autore che in relazione alle entrate aggiuntea norma del 2 o comma «... non occorre andare ad indagare la natura tribu-

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