11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PARTE PRIMA 181pleonastica e ad essa deve essere dato un significato, questo significatosia nel segno dell’attribuzione di una nuova giurisdizione rispetto aquella oggetto del 1 o comma dell’art. 2 (78). Peraltro, un’interpretazionerigidamente letterale del testo, appare avallare questa conclusionese è vero, com’è vero, che il comma in esame, nel disporre l’estensionedella giurisdizione <strong>tributaria</strong>, utilizzando il termine anche, sottolineail carattere ulteriore ed aggiuntivo delle ipotesi a seguire elencate.La competenza assegnata alle Commissioni per effetto del 1 o commadell’art. 2, come modificato, è già una competenza generale ed illimitata,in relazione all’intera materia <strong>tributaria</strong>, quindi l’attribuzionedi ogni competenza ulteriore dovrebbe consistere nell’attribuzione diuna competenza in materia differente da quella <strong>tributaria</strong>. Questa soluzioneinterpretativa, tuttavia, finisce per condurre, inevitabilmente, all’illegittimitàcostituzionale della disposizione in esame, perché l’attribuzionedi competenza al di fuori del campo tributario è certamentenuova, non rispetta il limite delle originarie attribuzioni del giudicespeciale e, quindi, configura costituzione di un nuovo giudice specialein relazione alle controversie indebitamente attribuite. Tanto vero chela Corte costituzionale ha ribadito, di recente, che «la natura <strong>tributaria</strong>del rapporto deve ritenersi inscindibilmente collegata alla giurisdizionedel giudice tributario» (79).È possibile, nondimeno, operare un’interpretazione di salvaguar-(78) Russo, L’eccessiva e riprovevole dilatazione..., op. cit., 592, rileva chese il valore da assegnare all’elencazione aggiunta al 2 o comma dell’art. 2, d.lgs.n. 546 del 1992 deve essere ridotto a quello di specificazione di entrate che purnon essendo definite tributi lo sono sostanzialmente, quindi una specificazionedell’indifferenza del nomen iuris rispetto alla sostanza, questa disposizione sarebbetanto più inutile proprio in forza dell’intervento già operato, per effetto dellastessa novella, sul 1 o comma della medesima norma laddove si è già affermata,con chiarezza, l’indifferenza della denominazione data alle entrate, «comunquedenominate». Innovazione, secondo l’autore, a propria volta superflua in quantogià insita nella precedente definizione «tributi di ogni genere e specie».(79) Corte cost., ordinanza n. 34 del 1 o febbraio 2006. Il parere della Corte,emesso nell’ambito di una delle sin troppo ricorrenti dichiarazioni di manifestainfondatezza della questione prospettata, involgeva l’interessante questione relativaalla competenza giurisdizionale <strong>tributaria</strong> in materia di sanzioni per il c.d. «lavoronero». La questione sorgeva in virtù del coordinato disposto del 5 o commadell’art. 3, d.l. n. 223 del 2006, a norma del quale la sanzione, per la fattispecieconsiderata, avrebbe dovuto essere irrogata dall’Agenzia delle entrate, e dellostesso art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, in esame, nella parte in cui dispone la competenzadelle Commissioni in materia di sanzioni irrogate da Uffici finanziari. Lacassazione, a Sezioni unite, con l’ordinanza n. 2888 del 10 febbraio 2006, appariva,invece, meno rigida e pronunciava in favore della giurisdizione <strong>tributaria</strong>, inrelazione al dato positivo emergente, sottolineando come – in virtù della tendenzaespansiva della giurisdizione <strong>tributaria</strong> e per ragioni di connessione – la giurisdizionemedesima potesse considerarsi estesa anche a materie estranee alle impostee tributi. In verità l’interpretazione del dato positivo letterale, compiuta dalla Cortedi Cassazione, era stata posta in dubbio in relazione alla necessaria «accesso-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!