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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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180 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAterpretazione che salvaguardi la congruenza sostanziale alla Costituzione,anche se non garantisce il rispetto della forma imposta dallo Statuto,ed una che agisca nel senso opposto, sacrificando al rispetto delleforme prescritte dallo Statuto l’osservanza dell’art. 102 Cost. Occorre,necessariamente, «immolare» uno dei due parametri che, invece, dovrebberoessere rispettati entrambi, poiché regolano la normazione inmateria <strong>tributaria</strong> e ne assicurano la legittimità. In definitiva apparenecessario, come già evidenziato, propendere per un’interpretazioneconforme alla Costituzione, tanto più che nel caso di specie, fra le tanteviolazioni che lo Statuto patisce da parte del legislatore, questa nonappare essere delle più gravi (75) e, in ogni caso, è una delle più comuniȦ questo punto, come già anticipato, è necessario effettuare unanuova distinzione tra l’introduzione della formula «comunque denominati»– di cui si è trattato ed in relazione alla quale è possibile, sebbenenon agevole, affermarne la legittimità, anche perché segue la falsarigadella precedente riforma del 2001 –eleinnovazioni introdotte al2 o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, per effetto della lett. b)dello stesso 1 o comma, art. 3-bis d.l. n. 203 del 2005 (76).In quest’ultimo caso, infatti, la portata innovativa e, dunque, l’illegittimitàdell’intervento operato, sembrano più difficilmente contestabilie, quantomeno, per poter procedere alla loro legittimazione occorronoaltre valutazioni.La circostanza è determinata, in primo luogo, dall’attribuzione dicompetenze specifiche in forma enumerativa che appare in stridentecontrasto rispetto all’attribuzione generica di competenza prodotta dal1 o comma della stessa norma (77). Se si trattasse di norme differentio, per lo meno, d’interventi operati in diverse fasi, si sarebbe rilevato,probabilmente, un difetto di coordinamento tra le due disposizioni. Sitratta, tuttavia, di un intervento su un’unica norma, compiuto tramiteuna stessa disposizione, lett. a) eb) del 1 o comma dell’art. 3-bis d.l.n. 203 del 2005. Non si può credere, quindi, che la circostanza siafrutto di una svista. In altri termini, ogni ipotesi riconducibile alla materia<strong>tributaria</strong> doveva essere considerata già inclusa nella formula genericadi cui al 1 o comma con un effetto di assorbenza. Sembra ragionevole,pertanto, ritenere che, se quest’elencazione non è del tutto(75) Vedi retro.(76) Ci si riferisce, dunque, all’attribuzione della giurisdizione <strong>tributaria</strong> inrelazione alle controversie relative a: canone per l’occupazione di spazi ed areepubbliche; canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per losmaltimento dei rifiuti urbani; canone comunale sulla pubblicità e diritto sullepubbliche affissioni, come elencati dalla norma novellata.(77) Il c.d. «ritorno» al sistema dell’elencazione casistica è stato giudicatonegativamente da: Basilavecchia, Modifiche al processo tributario, op. cit., 105ss., come un ritorno al passato di segno contrario ed opposto, non solo rispetto alleinterpretazioni giurisprudenziali ormai intervenute, ma anche rispetto alla voluntaslegislativa, come manifestata negli ultimi interventi operati.

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