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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 179nell’art. 1, 2 o comma, della l. n. 212 del 2000 (73). La disposizionestatutaria, infatti, impone che le eventuali norme interpretative in materia<strong>tributaria</strong> siano specificamente individuate come tali, oltre che dispostesolo in casi eccezionali e solo per legge ordinaria, requisiti chenon ricorrono nella fattispecie. In verità il ricorrere dell’eccezionalitàdel caso non traspare poiché, come rammentato, l’intervento – se lettoin funzione d’interpretazione autentica – appare utile, ma non indispensabileo necessario. In merito all’approvazione delle norme d’interpretazioneautentica per il tramite della legge ordinaria si potrebbe,invece, generosamente concedere alla normativa in esame l’avallo statutariosolo perché la disposizione è stata introdotta tramite la legge diconversione del d.l. n. 203 del 2005, e non tramite il decreto stesso,come già rilevato. Residua, tuttavia, l’indiscutibile mancanza sottol’aspetto della specifica qualifica della norma quale disposizione interpretativa(74). Qualifica che non è stata data e che, viceversa, se fossestata compiuta, avrebbe presentato il vantaggio del rispetto del precettostatutario ed avrebbe fugato i dubbi di legittimità rilevati in ordinealla portata da assegnare all’innovazione. Allo stato dei fatti sembranecessario, per quanto paradossale possa apparire, scegliere tra un’in-I limiti della giurisdizione <strong>tributaria</strong>, inRass. trib., 2006, 714 che prospetta ancheil possibile vantaggio di includere, grazie all’irrilevanza della denominazione,eventuali forme impositive introdotte dagli Enti locali in attuazione del c.d. federalismofiscale, che potrebbero non essere qualificate come tributi, ma essere riconducibili,nella sostanza, alla natura <strong>tributaria</strong>. Al riguardo, per un’esaurientedisamina in tema di potestà normativa degli enti locali si rinvia a: Fantozzi, Riservadi leggeenuovo riparto della potestà normativa in materia <strong>tributaria</strong>, inRiv. dir. trib., 2005, I, 3 ss. Si vedano, altresì: Basilavecchia, Modifiche al processotributario, cit., 106; Russo, L’eccessiva e riprovevole dilatazione della giurisprudenza<strong>tributaria</strong>, inRass. trib., 2006, 592; Colli Vignarelli, Processo tributarioil legislatore interviene..., op. cit., 1269. In particolare De Mita, Un colpo dimano ai limiti della Costituzione, inIl Sole 24 Ore, del 29 dicembre 2001, vale adire prima della riforma del 2005 e subito dopo quella del 2001, aveva segnalato,invece, la necessità dell’intervento di una interpretazione autentica ma in funzionedelimitativa e restrittiva affinché si chiarisse che la giurisdizione sui «tributi diogni genere e specie» doveva intendersi limitata alle sole imposte, con esclusionedi tasse e tariffe, allo scopo di non travalicare il limite per materia originariamenteassegnato. L’intervento operato, ammesso che lo si riconduca entro i limiti dell’interpretazioneautentica, ha funzione delimitativa, ma la chiave ermeneuticaavallata è piuttosto estensiva, confermando la giurisdizione <strong>tributaria</strong> su tutti i tributi«comunque denominati». Proprio l’esistenza di questi dubbi interpretativi,tuttavia, giustifica l’azione del legislatore anche se orientata in modo «parzialmente»difforme rispetto a quello auspicato dall’autore testé menzionato.(73) Come si è già accennato, vedi retro.(74) Occorre notare che la Corte costituzionale ha, recentemente, «negato ilcarattere di interpretazione autentica» in riferimento ad ipotesi in cui vi sia carenzadi: «... pregresse alternative ermeneutiche, ... (come pure dell’inesistenza diun) imperativa opzione per una di esse...» (Corte cost. n. 171 del 23 maggio2007).

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