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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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178 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIANel caso di specie, infatti, occorre evidenziare che non bisognacercare di assegnare alla novella in esame un significato innovativoperché se essa lo avesse, considerato che già in precedenza era stataassegnata la giurisdizione su tutta la materia <strong>tributaria</strong>, ogni innovazioneaggiuntiva dovrebbe essere considerata illegittima (70).Si potrebbe osservare che l’interpretazione offerta dal legislatore,tramite la formula «comunque denominati», non era indispensabilepoiché appariva già insita nella formula «tributi di ogni genere e specie»e, peraltro, era persino stata fatta propria dall’Agenzia delle entrate,con propria circolare interpretativa (71), ma ciò non toglie né diminuiscel’utilità dell’interpretazione autentica offerta dal legislatore(72). Certamente quest’interpretazione incontra un ostacolo formalecente, si è già richiamata, la decisione della sezione <strong>tributaria</strong> della Cassazione, n.18218 del 29 agosto 2007, che in parte motiva afferma: «La sua previsione (in riferimentoall’art. 10 dello Statuto) è dunque espressiva di principi generali, anchedi rango costituzionale, radicati nel diritto e nell’ordinamento tributario... in forzadel canone ermeneutico dell’interpretazione adeguatrice a Costituzione». Meno recente,ma ancora valido l’intervento in tal senso del presidente Zagrebelsky, Relazioneannuale del presidente per l’anno 2004, in cui si ribadisce: «... le leggi nonsi dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioniincostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibiledarne interpretazioni costituzionali» ed aggiunge ancora «eventuali residue incertezzedi lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canoneermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che imponeall’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella cherende la disposizione conforme a Costituzione» oppure che «... il giudice è abilitatoa sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertatoche è impossibile seguire un’interpretazione costituzionalmente corretta». Nell’ambitodella Relazione stessa sono citate varie pronunce della Corte: sentenzenn. 198, 229, 301 del 2003; ordinanze nn. 19, 107, 244, 229, 279 e 348 dellostesso anno 2003. Al riguardo nella fattispecie, si veda anche l’ordinanza n.34del 1 o febbraio 2006, in GT - Riv. giur. trib., 2006, 475, in cui la Corte sostiene«il doveroso tentativo di verificare la possibilità di seguire una interpretazione diversa»riferendosi proprio alla necessità di operare interpretazioni costituzionaliove possibili. In questo risiede il senso di una interpretazione costituzionalmenteorientata, vale a dire della necessità di scegliere e prediligere, tra le varie interpretazionieventualmente possibili, le c.d. «interpretazioni adeguatrici» che consentonodi assicurare la conformità al testo ed ai principi della Costituzione. In talsenso, successivamente alle già ricordate: Corte cost., 22 luglio 2005, n. 306;Corte cost., 1 luglio 2005, n. 250; Corte cost., 26 maggio 2005, n. 211; Cortecost., 19 luglio 2004, n. 242; Corte cost., 16 luglio 2004, n. 235; Corte cost., 6luglio 2004, n. 215.(70) Gallo, Sullo stato attuale della riforma del contenzioso tributario, inRass. trib., 2000, 15: «il divieto di istituire giudici speciali deve ritenersi violatoogni volta che, sottraendola al sindacato del G.O. si attribuisce nuova materia algiudice speciale».(71) Circ. n. 32 del 19 dicembre 2005.(72) Cfr. Glendi, Aspetti applicativi delle modifiche..., op. cit., 420; Perrone,

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