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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 177ta in seguito, per il tramite del 1 o comma dell’art. 3-bis, d.l. n. 203 del2005. In questo caso, infatti, il legislatore sembrerebbe aver trasceso ilimiti della materia <strong>tributaria</strong>. La novella in esame ha assegnato allacompetenza delle Commissioni il giudizio in relazione a tributi «comunquedenominati» ed ha aggiunto, al 2 o comma dell’art. 2 d.lgs. n.546 del 1992, una serie di controversie, con elencazione casistica, inmerito alla quale appaiono legittimi i dubbi circa l’attribuzione dellanatura <strong>tributaria</strong>.In sostanza, laddove si era già assegnata una competenza generaleper materia, delimitata ai tributi di «ogni genere specie», le successiveaggiunte, se non hanno mero valore pleonastico, sembrerebbero doversiintendere nel segno dell’attribuzione di una competenza ulterioreche, in quanto tale, trascenderebbe la materia <strong>tributaria</strong>. Se così fossecodesta attribuzione eccederebbe il limite della materia originariamenteattribuita e, quindi, configurerebbe innovazione inammissibile aisensi e per gli effetti dell’art. 102 Cost. e della VI disp. trans.È doveroso, tuttavia, operare una distinzione tra l’aggiunta apportataalla delimitazione di cui al 1 o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del1992 e l’intervento effettuato sul 2 o comma della stessa norma. Si potrebbe,infatti, ritenere che la precisazione «comunque denominati»,introdotta accanto alla formula «tributi di ogni genere specie», abbiasemplicemente una funzione chiarificatoria e non sostanziale. Vale adire che la formula adoperata servirebbe solo ad esplicitare l’irrilevanzadella qualificazione formale dell’imposizione patrimoniale a frontedella sua assorbente natura sostanziale. In questo senso la disposizionein esame, sebbene ridimensionata, avrebbe un qualche apprezzabilevalore e, soprattutto, sarebbe effettivamente conforme alla Costituzione(69).ed al giudice ordinario l’accertamento del diritto al rimborso dell’indebito di cuil’amministrazione riconosca pacificamente la spettanza. Al di là dei singoli casispecifici la clausola generale di rinvio al giudice ordinario, espressa proprio dall’art.9 c.p.c., attribuiva al tribunale in via esclusiva, le cause in materia d’impostee tasse. Certamente la novella del 2001, in esame, ha determinato un definitivoe notevole ridimensionamento dell’area d’applicazione della prima parte del 2 ocomma dell’art. 9 c.p.c. L’assegnazione al giudice tributario di una competenzaestesa a tutti i tributi di ogni genere e specie, comunque, configura, rispetto allanorma di rito civile, quasi un’ipotesi di abrogazione per ius superveniens. Cfr.Glendi, Rapporti tra nuova disciplina del processo tributario e codice di proceduracivile, retro, 2000, I, 1758. Lo stesso autore, Glendi, «Ordinarizzazione» delprocesso tributario e «specialità» della sezione <strong>tributaria</strong> della Corte di Cassazione,cit., 84 ss., ma anche Id., Verso l’unità della giurisdizione <strong>tributaria</strong>, inL’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano, «Atti del convegno I 70 anni di<strong>Diritto</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>tributaria</strong>, Genova, 2/3 luglio 1999», Padova, 2000, 609, ha auspicatoil riconoscimento, in posizione paritaria, del giudice e della giurisdizione<strong>tributaria</strong> rispetto a quella civile ed amministrativa.(69) L’importanza di un’interpretazione «conservativa» in senso conformealla costituzione è stata sempre ribadita dalla stessa Corte costituzionale. Di re-

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