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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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176 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAsione della possibilità dell’alternativa tra un giudice e l’altro». Per talverso si sarebbe tentati di sostenere che la nuova giurisdizione, vieppiùper effetto delle successive aggiunte rispetto alla riforma del 2001,ha acquisito non solo il carattere della generalità, che ormai le ha riconosciutola stessa Cassazione, ma anche quello dell’esclusività, chesembrerebbe pressoché inscindibile rispetto al primo e che, tuttavia,deve essere negato, per lo meno nella misura in cui residua, ai sensidell’art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992, la carenza della giurisdizione delleCommissioni in riferimento alle controversie che, pur discendendo dallamateria <strong>tributaria</strong>, coinvolgano i soli contribuenti (67). In tal sensopuò essere utile, nell’ottica di un’interpretazione sistematica dell’ordinamento,ricordare la significativa persistente conservazione del 2 ocomma dell’art. 9 c.p.c., nonostante le numerose riforme intervenutesul codice di rito civile e sullo stesso art. 9 (68).Più complessa la legittimazione sostanziale della riforma realizza-(67) Non mancano, in verità, sentenze della Cassazione che attribuisconoapertamente anche il carattere dell’esclusività alla giurisdizione <strong>tributaria</strong>. Da ultimosez. un. n. 11082 del 15 maggio 2007, già ricordata, in tema di tassatività degliatti impugnabili. In tal senso le più recenti sentenze della Suprema Corte individuanouna giurisdizione esclusiva e generale su «... ogni questione relativa all’anoalquantum del tributo», che si arresta solo di fronte agli «... atti dell’esecuzioneforzata <strong>tributaria</strong>», a norma del 2 o capoverso del 1 o comma dell’art. 2,d.lgs. n. 546 del 1992.(68) Da ultimo modificato con d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998, in veroantecedentemente alle riforme sulla giurisdizione <strong>tributaria</strong> in esame. In buona sostanzala disposizione del codice di rito civile continua a svolgere una rilevantefunzione di salvaguardia in relazione alle ipotesi di controversie di origine <strong>tributaria</strong>,ma che si svolgono inter privatos nonostante la progressiva tendenza espansivadella giurisdizione <strong>tributaria</strong> appaia destinata ad erodere ulteriormente l’areadi operatività del giudice ordinario in materia. Sembra, infatti, doversi confermarel’estraneità della giurisdizione <strong>tributaria</strong> nelle ipotesi di liti che, pur traendo originedalla materia <strong>tributaria</strong>, siano tra privati, a norma dell’immodificato art. 10d.lgs. n. 546 del 1992. Sono, dunque, escluse dalla giurisdizione <strong>tributaria</strong> le litiin materia di regresso e rivalsa anche se, come già rilevato, si assiste all’erosionedi questa materia in quanto, secondo il recente orientamento della Suprema Corte,le controversie in tema di rivalsa tra sostituto e sostituito andrebbero assegnate alleCommissioni costituendo ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti privatee l’Amministrazione finanziaria (Cass., sez. un., 15 novembre 2005, n. 23019).Russo, Il processo tributario, inManuale di diritto tributario, Milano, 2005, 19sostiene, infatti, che l’ampliamento della giurisdizione non configura, comunque,l’attribuzione di una competenza esclusiva per materia poiché permangono controversiedi natura <strong>tributaria</strong> attribuite per competenza al giudice ordinario ed aquello amministrativo. In particolare osserva, in un contributo dall’emblematicotitolo, Muscarà, La giurisdizione (quasi) esclusiva delle Commissioni tributarienella ricostruzione sistematica delle SS.UU. della Cassazione, cit., 36, che lestesse sezioni unite della Cassazione, sent. n. 16776 del 2005, individuano duesole eccezioni, all’attribuzione generalizzata della giurisdizione delle Commissioniin materia <strong>tributaria</strong>, riservando al giudice amministrativo l’impugnazione dell’attodi carattere generale, ai sensi del 5 o comma dell’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992,

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