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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 175modifica, si può ritenere in qualche modo rispettato il limite del mantenimentodella cognizione delle Commissioni nell’ambito della materiaoriginariamente attribuita (62). La modifica operata, infatti, agiscesul piano metodologico, anche se non si può negare la sua incidenzasulla sostanza delle attribuzioni, passando da un metodo d’elencazionecasistico/enumerativo all’assegnazione generalizzata per formulaastratta (63). Inoltre, dal punto di vista dell’opportunità, l’interventooperato in tal senso ci sembra condivisibilmente orientato ad una completadefinizione di un’attribuzione per materia che era già nei fatti,ma che continuava a destare dubbi ed a sollevare conflitti che era opportunorisolvere ed evitare (64). Infine, ma non meno importante, comeosservato dall’Agenzia delle entrate con propria circolare, n. 10/Edel 13 marzo 2006 (65), l’assegnazione generica per formula astrattaconsente l’agevole individuazione della competenza giurisdizionale anchenei confronti di eventuali tributi di nuova istituzione, eliminandola necessità di specifiche previsioni in merito, con notevole vantaggioin termini di certezza del diritto e «precostituzione» del giudice. In altritermini, viene a configurare una sorta di giudice naturale precostituitocompetente in materia <strong>tributaria</strong> che, nell’ambito di una letturacostituzionalmente orientata, non sfugge al confronto con l’art. 25 dellaCarta Costituzionale.L’art. 25, nella lettura della stessa Corte costituzionale (66), formalizzail concetto di giudice naturale precostituito per legge ed andrebbeinteso nel senso di «una competenza fissata, senza alternative,immediatamente ed esclusivamente dalla legge con conseguente esclu-(62) La Circolare n. 25/E del 21 marzo 2002, in www.finanze.it, Centro didocumentazione <strong>tributaria</strong>, emessa in funzione esplicativa rispetto all’ampliamentodella giurisdizione operato tramite la novella del 2001, ha sottolineato l’intenzionedel legislatore intesa a fare del «tributo» l’elemento caratterizzante e discriminantedella giurisdizione <strong>tributaria</strong>.(63) Osserva Fichera, L’oggetto della giurisdizione <strong>tributaria</strong>, op. cit., 1061:«Le conseguenze non sono secondarie, con la riforma rientrano nella giurisdizione<strong>tributaria</strong>, in primo luogo i dazi doganali, le accise e l’iva sull’importazione,che precedentemente erano attribuiti al giudice ordinario, previo eventuale ricorsoamministrativo» ed annota, peraltro: «In tutti questi campi, il giudice tributario sivedrà sempre più confrontato con il diritto comunitario, posto che l’Unione Europea,con riguardo a questi tributi, è titolare di competenze esclusive ovvero ha attivatoprocessi di armonizzazione fiscale». Lo stesso autore ricorda, inoltre, chesulla base della formula generale adottata sono state ricondotte alla giurisdizionedelle Commissioni una serie di entrate, quali: tasse automobilistiche (come ribaditodalla già ricordata Cass. n. 11082 del 2007 ed in forza di orientamento ormaicostante della Cassazione: nn. 3599 del 2003; 27884 del 2005 e 27179 del 2006);imposte di bollo; tasse sulle concessioni governative ed imposta sugli intrattenimenti.(64) Cfr. Marino, Art. 3-bis del d.l. n. 203 del 2005: prime note sulla riformadella giustizia <strong>tributaria</strong>, inFisco, 2006, 218 ss.(65) In Fisco, 2006, 2, 1974.(66) Per tutte Corte cost. n. 88 del 3 luglio 1962.

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