11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

174 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIACorte costituzionale e ritenere le modifiche, intervenute sulla giurisdizione<strong>tributaria</strong>, semplici «revisioni». Viceversa, considerata la rilevanza dellestesse modifiche, si potrebbe non approvare tale decisione e, dunque,mantenere il dubbio d’illegittimità prospettato. Certo dal punto di vista formalela soluzione offerta dalla Corte non si può certo ignorare e le successivemodifiche, dell’art. 19, non spostano i termini della questione. Occorre,in altre parole, prendere atto della legittimazione formale delle riforme,tuttavia ciò non esime l’interprete dalla valutazione sostanziale.Orbene, la scelta garantista della Corte è comprensibile e lo scopoè condivisibile. L’eventuale pronuncia d’illegittimità, infatti, avrebbecomportato seri problemi e forse avrebbe finito con il coinvolgere l’interosistema della giustizia <strong>tributaria</strong> in un processo di disgregazioneassolutamente negativo. Queste considerazioni di opportunità <strong>pratica</strong> epolitica non sono prive di peso, ma acquisiscono a mio avviso maggiorrilevanza le valutazioni giuridiche.Occorre, pertanto, osservare se ed in che misura l’indirizzo interpretativo,generosamente offerto dalla Corte costituzionale, può trovareragion d’essere riguardo alle modifiche intervenute.La novella del 28 dicembre 2001, agendo sul 1 o comma dell’art. 2d.lgs. n. 546 del 1992, ha stabilito appartenersi alla giurisdizione <strong>tributaria</strong>le controversie aventi ad oggetto tributi di «ogni genere specie».Questa modifica, pur essendo la più innovativa, non sembra contrastarecon l’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale in quanto siconfigura come un’attribuzione generica anziché specifica, com’eraprima dell’intervento in esame, di una giurisdizione che in ogni casoera già assegnata per materia alle Commissioni (60).Non un’innovazione ma una revisione in riferimento ad una materiagià sin dall’origine, antecedentemente alla Carta Costituzionale, attribuitaalla giurisdizione speciale (61). In effetti, a proposito di questasizione e sulla disegnata riforma del processo tributario, inProblemi di diritto,Milano, 1957, 432.(60) Cfr. Tesauro, Giusto processo e processo tributario, op. cit., 31. Nonsi dimentichi, peraltro, che lo stesso art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nella sua versioneprevigente, alla lett. i), disponeva appartenersi alla giurisdizione <strong>tributaria</strong>anche le controversie riguardanti: «ogni altro tributo attribuito dalla legge allacompetenza giurisdizionale delle commissioni tributarie». Interpretata come unanorma in bianco destinata ad essere «riempita» di volta in volta dal legislatore.Con ciò non si nega l’enorme differenza derivante dalla modifica introdotta, mase ne sottolinea, appunto, il carattere metodologico, la funzione che non appareorientata a rivoluzionare la giurisdizione <strong>tributaria</strong>.(61) Rilevava Cantillo, Aspetti problematici dell’istituzione della giurisdizionegenerale <strong>tributaria</strong>, inRass. trib., 2002, 804, proprio a proposito della novelladel 2001: «... si è realizzata una giurisdizione oggettivamente speciale, disciplinatacon regole proprie con riferimento a tutti i gradi di giudizio». La riforma,infatti, completa l’iter perseguito con l’istituzione della sezione <strong>tributaria</strong> dellaSupreme Corte, già ricordata, in coerenza con l’assegnazione a quest’ultima ditutte le controversie in materia <strong>tributaria</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!