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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 173stituzionale, infatti, con le ordinanze nn. 36 e 94 del 2006 ha dichiaratomanifestamente inammissibile la questione sollevata, sostenendo latesi che l’operazione legislativa di riforma, come già in passato, fosseuna semplice operazione di «revisione» o «riordino» di un giudicespeciale preesistente rispetto alla Carta Costituzionale ed in quanto talelegittima (57).In tal modo tutte le modifiche non sono state identificate quali introduzionidi nuovo giudice speciale, ma come riorganizzazione di ungiudice speciale preesistente. Orientamento che, in sostanza, risulta giàcristallizzato con l’ordinanza n. 144 del 23 aprile 1998 in cui si stabiliva,quale criterio di salvaguardia, che dovesse intendersi «nuovo» soloun giudice speciale creato ex novo (58).In altri termini, ammesso il mantenimento dei giudici speciali preesistentialla Costituzione se n’è dovuta giustificare, altresì, la necessità di«revisionarli» in modo conforme alla Costituzione stessa, alla sola condizioneche l’eventuale ampliamento della loro cognizione fosse mantenutonell’ambito della materia originariamente attribuita (59).La questione, pertanto, è se sia possibile condividere il parere delladel 1963; 103 del 1964; 6 del 1969; 10 del 1969; 287 del 1974; 215 del 1976;217 del 1983, 287 del 1994 nonché la fondamentale ordinanza n. 144 del 1998,della quale ancora infra. Molti e pregevolissimi anche gli interventi della dottrinasulla questione. Ex plurimis si rinvia al prestigioso contributo di Allorio, Sulla riformadel procedimento d’imposizione e sulla disegnata riforma del processo tributario,inGiur. it., 1969, I, 1027; dopo la riforma del 1992, attenuatisi se nonscomparsi i dubbi relativi alla giurisdizionalità del rito permanevano le perplessitàcirca la legittimità cost. delle nuove Commissioni, si vedano Moschetti, Profilicostituzionali del nuovo processo tributario, inRiv. dir. trib., 1994, I, 843; FerlazzoNatoli, Novità in tema di accertamento e processo tributario, inRass. trib.,1994, 1526 ss.; Id., Il contenzioso tributario ed il suo futuro, inFisco, 1995; BatistoniFerrara, La giurisdizione del giudice tributario, retro, 1997, I, 253 ss. Inrelazione alle riforme del 2001 e 2005 si vedano i precedenti riferimenti di cuiinfra ed ancora oltre nella trattazione.(57) Anzi in certa misura necessaria proprio al fine dell’adeguamento allaCostituzione dei giudici speciali preesistenti, secondo un indirizzo interpretativosinora rimasto immutato. È il caso di ribadire che l’interpretazione che la Cortecost. dà della VI disp. trans. appare sin troppo generosa perché se è vero che unarevisione del giudice speciale preesistente alla Costituzione poteva essere giustificatain funzione del necessario adeguamento alla Costituzione stessa, non è altrettantolegittimo ritenere che possa alla stessa stregua trovare ragion d’essere ognisuccessiva revisione. Si finisce, infatti, con il rendere «eternamente transitoria»una disposizione che, invece, proprio in quanto tale avrebbe da tempo esaurito lasua funzione, come osservato da Batistoni Ferrara, La giurisdizione del giudicetributario, op. cit., 254.(58) Con nota favorevole di Glendi, Le nuove Commissioni tributarie nonsono incostituzionali, inGT - Riv. giur. trib., 1998, 1669.(59) In relazione alla quale materia, <strong>tributaria</strong> appunto, in buona misura siriscontrerebbero ancora le ragioni d’opportunità dell’assegnazione al giudice specialetributario che già segnalava Allorio, Sulla riforma del procedimento d’impo-

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