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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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172 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAe-bis) ede-ter) nell’elencazione degli atti impugnabili. A prescindere dallospecifico rilievo che assume l’effettivo contenuto delle due lettere, riguardantiil fermo di beni mobili registrati e l’iscrizione ipotecaria, è emblematicala scelta di campo operata dal legislatore. Nell’immediatezzadell’ampliamento della giurisdizione <strong>tributaria</strong>, infatti, tutta la dottrina avevasollevato il problema del difettoso coordinamento con l’art. 19 e la necessitàdi un sollecito intervento, ma parte della dottrina stessa aveva sindalla riforma del 2001 ritenuto ormai sorpassata la norma in questioneed in <strong>pratica</strong> ne reclamava la soppressione ovvero il radicale mutamentoin funzione della scelta operata, ormai orientata ad un’attribuzione genericadella competenza, cui non avrebbero più corrisposto efficacementele elencazioni specifiche dell’art. 19. La scelta del legislatore si muove,invece, nella direzione opposta ed aggiunge due punti specifici all’elencazione,senza intaccare la sostanza della norma. Occorrerebbe, quindi,valutare gli interventi legislativi anche sotto questo nuovo e differente profiloe scegliere se ritenere l’ultima modifica frutto di un intervento erratoe scoordinato, se non addirittura manifestazione di una volontà d’invertirela rotta rispetto alle scelte appena operate con le precedenti riforme,oppure ritenere l’intervento una scelta ponderata e coordinata propriocon quelle modifiche (55).4. – La legittimazione della Corte costituzionaleIl primo profilo di rilievo, dunque, attiene alla legittimità costituzionaledell’ampliamento operato sulla giurisdizione <strong>tributaria</strong>. Ampliamentoche, come si è già notato, costituisce una precisa scelta programmaticaperseguita con decisione e certamente tendente alla completadefinizione della giurisdizione medesima. È evidente, pertanto,che la risoluzione dei dubbi di legittimità, per contrasto con l’art. 102,2 o comma e con la VI disposizione transitoria, costituisce questione dirilievo assorbente e decisivo rispetto ad ogni altra possibile valutazionecritica.La Corte costituzionale, subito investita della questione, apparedecisa a confermare il proprio precedente ed ormai risalente orientamentoin virtù del quale la giurisdizione speciale <strong>tributaria</strong> è stata consideratalegittima, sin dall’entrata in vigore della Costituzione, inquanto preesistente alla stessa Carta Fondamentale, nonostante l’alloraoscillante attribuzione ora di una natura amministrativa ora di una giudiziariaalle Commissioni tributarie e, di conseguenza, l’ancora discutibilericonoscimento della giurisdizionalità del rito (56). La Corte co-(55) Al riguardo, non potendosi esaurire la trattazione nell’ambito del presentecontributo ed anche solo dar conto degli innumerevoli e prestigiosi interventidella giurisprudenza e della migliore dottrina, si rinvia ad eventuale e separatoapprofondimento.(56) Corte cost. sentenze: nn. 12 del 1957; 41 del 1957; 81 del 1958; 132

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