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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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10 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA3. – Le Costituzioni europee dell’ottocento tra storia e partizioni deldirittoUn altro punto rimane da chiarire, prima di essere assaliti dallanoia di uno sterile dibattito. Assumendo il tono didattico, alternato aquello aggressivo, vi è chi elargisce consigli a scopo di operoso ravvedimento,suggerendo la lettura di un elenco di opere, che ogni laureatoche abbia discusso la dissertazione di laurea in diritto tributario ha lettoalmeno una volta nella sua vita, onde spiegare che, nella Costituzioneitaliana, vi sono norme relative ai tributi: una vera illuminazione!La prospettiva è diversa, nel senso che sono state considerate lesituazioni nelle quali le Costituzioni hanno inciso profondamente nellastoria politica, determinando nuovi e diversi assetti degli Stati oppurela formazione di nuovi Stati. La Magna Charta libertatum inglese hareso operante il Consiglio, nel quale erano presenti i poteri costituiti,facendone una sorta di Parlamento, che autorizzava le spese straordinarieoccorrenti per particolari esigenze, come gli eventi bellici. LaRivoluzione francese, a sua volta, ha portato a una riforma costituzionale,che ha determinato il tramonto del diritto fiscale, dando origine anuove partizioni del diritto: il diritto costituzionale e il diritto amministrativo,anche se quest’ultimo si è manifestato con tendenze diversein Francia e in Germania, come ha avvertito V.E. Orlando.La Rivoluzione americana ha rivendicato l’indipendenza, all’insegnadi una questione essenzialmente costituzionale-finanziaria: nessunaimposizione senza rappresentanza, dando vita a un nuovo Stato: gliStati Uniti d’America.Né mancano esempi, più vicini nel tempo, come la Germania, dovela R.A.O. ha portato alla revisione delle norme tributarie, allo scopodi rafforzare il processo di accentramento del Reich, che aveva determinatouna nuova struttura giuridica dello Stato: la stessa opera diA. Hensel è frutto di questa riforma; forse, per criticare il prof. DelVecchio, è stata letta distrattamente l’opera che avrebbe dovuto costituireil vero oggetto dello scritto?Nulla di paragonabile alla R.A.O. è accaduto in Italia, dove il passaggiodallo Statuto alla Carta costituzionale non è stato influenzato dapressioni di carattere finanziario, né ha determinato conseguenze in materia<strong>tributaria</strong>, anche se princìpi già presenti nello Statuto sono stati formulatiin modo coerente con il nuovo quadro costituzionale. Né la nuovaformulazione dei princìpi stessi ha comportato modifiche nell’assettoimpositivo e le riforme in materia <strong>tributaria</strong> sono intervenute solo dopomolti decenni dall’entrata in vigore della Carta statutaria e ne sono deltutto indipendenti, in quanto dovute all’esigenza di ammodernare il sistematributario, anche in relazione alla legislazione comunitaria, che richiedeval’istituzione dell’imposta sul valore aggiunto, come la revisionedi molti tributi, anche importanti, quali le imposte sui redditi.Il diritto tributario nasce in Italia dalla riflessione del Giannini,secondo cui la limitazione alla sola imposta, come in Germania, non èconsigliabile in Italia, dato che, a prescindere dalla confusione così

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