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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 171spostamento di competenza verifichi una regressione di tutela talmentegrave da configurarsi quale vera e propria esclusione o limitazione(52). A proposito del trasferimento di competenze, dal giudice ordinarioa quello tributario, non ritengo si possa configurare una simileipotesi di reformatio in pejus se non, forse, sotto il profilo della necessariaindividuazione dell’atto impugnabile. L’eventuale impossibilità dirintracciare un atto impugnabile potrebbe realmente configurare ipotesidi esclusione, di fatto, della tutela giurisdizionale, certamente in contrastocon l’art. 113 Cost. Riguardo alle peculiarità del rito tributariorispetto a quello civile, invece, non ritengo si possa giungere a prospettareipotesi d’illegittimità, tuttavia, potrebbero sorgere problemi diopportunità in merito alle limitazioni probatorie, specie per eventualifattispecie non caratterizzate dalla documentalità tipica dei procedimentitributari (53). Occorre, infatti, ricordare che il rito tributario prevedel’impugnazione di un atto quale mezzo propulsivo d’introduzionedell’azione. Assumono, quindi, peculiare rilievo, ai fini del giudizio dilegittimità, circa le riforme operate, anche i dubbi attinenti al difettosocoordinamento con l’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 a causa del quale,se la struttura impositiva delle entrate acquisite alla cognizione delgiudice tributario non prevede l’emanazione di atti rapportabili a quelliimpugnabili previsti dallo stesso art. 19, l’attribuzione della potestasgiudicandi in capo alle Commissioni potrebbe realmente tradursi inuna sostanziale privazione di tutela, in violazione degli artt. 24 e 113Cost. (54).Su quest’ultima disposizione, vale a dire sull’art. 19 d.lgs. n. 546 del1992, è intervenuta la novella del 2006. Al comma 26-quinquies dell’art.35 del d.l. n. 223 del 2006 si prevede, infatti, l’inserimento delle lettere(52) Da notare che l’ampliamento della giurisdizione <strong>tributaria</strong>, in alcuni casi,potrebbe determinare dei vantaggi. Per esempio sotto il profilo della tutelacautelare <strong>tributaria</strong> (art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992) sottoponendo tutte le liti fiscaliad un identico regime, anziché perpetrare le differenze che si applicavano alriguardonel caso di controversie ricadenti nella giurisdizione del giudice ordinario.In tal senso Fichera, L’oggetto della giurisdizione <strong>tributaria</strong> e la nozione di tributo,inRass. trib., 2007, 1065. Nell’ambito del medesimo contributo (p. 1067) sirileva che la circostanza secondo la quale l’attribuzione alla giurisdizione <strong>tributaria</strong>si riveli migliorativa o peggiorativa rispetto al passato deve considerarsi deltutto incidentale rispetto all’obiettivo della riforma ed «esulava dall’intento del legislatore».(53) Per l’approfondimento si veda ancora infra.(54) Almeno in parte il problema potrebbe essere risolto grazie ad una interpretazioneestensiva dell’elencazione operata dall’art. 19, interpretazione specificamenteconsentita ai sensi della lett. i) della stessa disposizione, ma a tal fine ènecessario delimitare quest’interpretazione rispetto ad una analogica. In tal sensola Suprema Corte a sezioni unite ancor di recente, con la sentenza n. 11082 dell’8maggio 2007, ha ribadito la non tassatività dell’elenco degli atti impugnabili dicui all’art. 19. La possibilità di un’interpretazione estensiva della norma è sostenutadalla Cassazione ormai da tempo: nn. 1791 del 2004 e 6066 del 2002.

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