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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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170 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIADi fronte alla nuova definizione della giurisdizione <strong>tributaria</strong> i primidubbi sono sorti proprio riguardo all’identificazione del limite permateria corrispondente alla giurisdizione assegnata, poiché non si puòcerto negare una certa vaghezza dei riferimenti utilizzati: «tributi diogni genere e specie», «comunque denominati». Così che l’interventooperato sul 2 o comma potrebbe essere interpretato, in relazione alledefinizioni generiche di cui al 1 o comma, quale rimedio legislativo aquest’inconveniente. L’ultimo periodo, aggiunto al 2 o comma dellostesso art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, se decifrato in chiave limitativaanziché estensiva, potrebbe essere considerato un utile, se non necessaria,precisazione della competenza giurisdizionale delle Commissioni.In quest’ottica, infatti, la previsione specifica di una giurisdizioneespressamente estesa «anche» alle controversie concernenti determinaticanoni potrebbe essere intesa quale limite, legislativamente prefissato,di là dal quale non è consentito ulteriore ampliamento della giurisdizione<strong>tributaria</strong>. Configurerebbe e preciserebbe, in altri termini, il limitealtrimenti vago della giurisdizione <strong>tributaria</strong>, pur consentendo, lostesso, di comprendervi pressoché tutte le prestazioni patrimoniali impostedalle pubbliche amministrazioni, purché riconducibili al tributoed a prescindere dalle loro qualificazioni formali (50).Simile risultato, per se frutto di una legittima ed in certa misuracondivisibile scelta legislativa, deve, tuttavia, confrontarsi con il limitedi cui all’art. 102 Cost. ed alla VI disposizione transitoria, della stessaCostituzione, poiché se anche si volesse ammettere che l’intervento legislativonon debba necessariamente dare attuazione alle norme costituzionalicertamente esso non può essere in contrasto con le stesse(51). L’art. 102 e la VI disp. transitoria vietano l’istituzione di nuovigiudici speciali dopo l’entrata in vigore della Carta Costituzionale,contrapponendosi, ovviamente, anche agli ampliamenti delle attribuzionidei giudici speciali preesistenti quando quest’attribuzione configuri,di fatto, una modifica così radicale da identificarsi nella vietatacostituzione di un nuovo e diverso giudice specializzato.Sussistono, peraltro, altri dubbi di legittimità o, per lo meno diopportunità, riguardo al trasferimento delle competenze dal giudice ordinarioal giudice tributario. Si potrebbero sollevare questioni di legittimitàper contrasto con l’art. 113, 2 o comma, se si ritenesse che lodell’art. 3-bis. A norma del novellato 2 o comma dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992«appartengono alla giurisdizione <strong>tributaria</strong> anche le controversie relative alla debenzadel canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’art.63 del d.lgs. n. 446 del 1997 e del canone per lo scarico e la depurazione delleacque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinentil’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubblicheaffissioni».(50) Al riguardo ancora oltre nel corso della trattazione.(51) Cfr. Nucera, Nuova giurisdizione <strong>tributaria</strong> e art. 102 della Costituzione:ampliamento della giurisdizione o istituzione di un giudice speciale?, inRass.trib., 2006, 1591.

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