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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 1693. – L’ampliamento della giurisdizione <strong>tributaria</strong>. Dubbi di legittimitàe difetti di coordinamentoCuriosamente l’estensione dei c.d. «limiti esterni» ed «interni»(47) della giurisdizione delle Commissioni è stata operata, da ultimo,con due leggi che hanno la medesima numerazione in relazione adue anni consecutivi, la n. 248 del 2005 e la n. 248 del 2006. In entrambii casi, peraltro, trattasi di leggi di conversione e precisamentedei decreti nn. 203 del 2005 e 223 del 2006 (48). L’art. 3-bis, 1 o comma,introdotto dalla legge di conversione n. 248, del 2 dicembre 2005,ha disposto l’aggiunta della definizione: «comunque denominati» alladelimitazione della giurisdizione delle Commissioni tributarie, peraltrogià ampliata per effetto del 2 o comma dell’art. 12, l. n. 448, del 28 dicembre2001. A norma di quest’ultima disposizione, come ben noto,era già stata prevista l’estensione della giurisdizione ai tributi «di ognigenere e specie».Il comma 3-bis in verità dispone, altresì, un allargamento specificodella competenza individuando una serie d’ipotesi, inserite al 2 ocomma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 (49).(47) Distinzione elaborata in Russo, voce Processo tributario, inEnc. dir.,Milano, 1988, 757, ma ripresa da altra autorevole dottrina e tuttora corrente, sivedano: Batistoni Ferrara - Bellè, <strong>Diritto</strong> tributario processuale, Padova, 2006,36; Baglione - Menchini - Miccinesi, Il nuovo processo tributario, (commentario),Milano, 2004, 17; La Rosa, Principi di diritto tributario, Torino, 2004, 262;Fantozzi, Nuove forme di tutela delle situazioni soggettive nelle esperienze processuali:la prospettiva <strong>tributaria</strong>, inRiv. dir. trib., 2004, 667. Con limiti internici si riferisce agli atti impugnabili, come individuati ex artt. 10 e 19 del d.lgs. n.546 del 1992, mentre i limiti esterni sono, più propriamente, quelli tracciati dall’art.2 dello stesso testo normativo. In altri termini, solo i limiti esterni definiscono,propriamente, i confini della giurisdizione <strong>tributaria</strong> rispetto alle altre giurisdizioni,viceversa i c.d. limiti interni sono rappresentati da condizioni «endogene»richieste al fine della proposizione dell’azione dinanzi al giudice tributario, condizioniche attengono sia al profilo soggettivo che a quello oggettivo individuando isoggetti che possono essere parti nel giudizio e gli atti che possono essere impugnatidinanzi alle Commissioni. Si osservi che nell’ottica del presente contributosi è preferito trattare dell’estensione anziché, come pure è stato proposto da partedella dottrina, dell’abolizione dei limiti. Si vedrà nel corso della trattazione, anzi,che per salvaguardare la legittimità costituzionale degli interventi legislativi è necessarioridimensionare la portata dell’estensione stessa e, certamente, non si puòcondividere la tesi del superamento dei limiti.(48) Si è già osservato che in realtà ed in entrambi i casi le modifiche d’interessesono state introdotte solo in sede di conversione dei decreti legge, inquanto non figuravano tra quelle apportate con decreto.(49) Le modifiche, pertanto, hanno interessato sia il primo che il secondocomma dell’art. 2. L’estensione generica, intervenendo sul 1 o comma dell’art. 2,d.lgs. n. 546 del 1992, è stata operata per effetto della lett. a), 1 o comma dell’art.3-bis, d.l. n. 203 del 2005, viceversa sul 2 o comma dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del1992 le modifiche intervengono per effetto della lett. b) dello stesso 1 o comma

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