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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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168 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAziali inficiate da un distorto «patriottismo fiscale« (45); la non sempreingiustificata sensazione che la Corte Costituzionale sia eccessivamentesollecita, di fronte alle esigenze erariali, ad avallare in modo piuttostoacritico le scelte legislative (46).della validità del principio e l’indubbio rilievo pratico che la questione riveste nelconsentire al contribuente un’adeguata ed effettiva tutela del proprio interesse.Non par dubbio, infatti, che la prassi di far sostenere ad ognuna delle parti le propriespese processuali sia destinata a disincentivare in maniera scorretta il contribuentedalla proposizione della lite fiscale. Non consentire il recupero delle speselegali, infatti, potrebbe limitare se non addirittura annullare il vantaggio economicotratto dalla vittoria della lite fiscale, specie se di modesto valore. Il risultatoeconomico complessivo non può prescindere dalla valutazione di quanto dovutodal contribuente stesso al proprio patrocinatore legale a titolo di compenso edonorario. La mancata condanna alle spese di giudizio potrebbe, pertanto, risolversiin una semplice vittoria morale ogniqualvolta le somme recuperate e/o risparmiatesi rivelino insufficienti alla copertura delle spese di giudizio. L’obiettivodella deflazione del contenzioso deve essere perseguito tramite il ricorso agli istitutidi prevenzione ed alternativi al processo, nonché attraverso il potenziamentodel contraddittorio ante causam. Riguardo a quest’ultimo punto si rinvia a: FerlazzoNatoli, Il contraddittorio nel procedimento di accertamento, relazione alConvegno «Il contraddittorio e gli studi di settore», Messina, 24 novembre 2006;Id., La tutela del contribuente nel procedimento istruttorio..., op. cit., 582 ss.; Miceli,Il diritto del contribuente al contraddittorio nella fase istruttoria, inRiv. dir.trib., 2001, II, 371 ss. In riferimento alla condanna alle spese si veda: Tesauro,Giusto processo e processo tributario, op. cit., 56 e 57. In particolare con riferimentoall’effetto deflativo della condanna alle spese della parte soccombente siveda: Batistoni Ferrara, Appunti sul processo tributario, Padova, 1995, 37, dovel’autore osserva che è proprio la condanna alle spese a rivestire un apprezzabilecarattere deflativo disincentivando dall’azione o dalla prosecuzione della stessa laparte che sa di avere o si rende conto di avere torto. A questo riguardo vale lapena ricordare quanto afferma Luiso, <strong>Diritto</strong> processuale civile, Milano, 1997,400: «si ha certamente il diritto di avere torto, ma non si può pretendere di averlogratis». È il caso di ricordare che il d.lgs. n. 546 del 1992 dispone all’art. 15, 1 ocomma, la condanna alle spese della parte soccombente ed all’art. 92, 2 o comma,l’obbligo di motivare l’eventuale compensazione, norme sistematicamente disapplicate.Buscema, Compensazione delle spese processuali: le valutazioni discrezionalidel giudice vanno motivate, inDialoghi, 2006, 780.(45) La definizione è in Farina Valaori, E un altro pezzo dello Stato di dirittose ne va, inBoll. trib., 2006, 1466, nota 229.(46) Atteggiamento che ha destato molte discussioni in dottrina trovando,varie autorevoli e forse anche eccessive, espressioni di condanna in relazione alruolo che il supremo organo di tutela della Carta Costituzionale si è ritagliato nelsettore tributario. Tra i più veementi attacchi si veda: De Mita, Imposta sostitutiva:la Consulta si perde, inIl Sole 24 Ore, del 7 giugno 2001, laddove giunge asostenere: «... la Corte costituzionale ormai sembra una specie di sezione staccatadel Ministero delle finanze, pensa soltanto al gettito». Giova, tuttavia, ricordareche, almeno in linea di principio, la stessa Corte ha ribadito decisamente che nessunaemergenza economica può giustificare la compressione dei principi costituzionali(Corte cost. n. 307 del 1983).

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