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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 165dunque, a rigor di termini non rientrerebbe in ogni caso nel noverodelle modifiche introdotte per decreto (36).Orbene, se riguardo ai principi dello Statuto e della Costituzionesono immediatamente evidenti, ictu oculi, i difetti di tecnica legislativaevidenziati occorre, altresì, rilevare che non solo a questi si limita lascarsa aderenza delle modifiche ai principi costituzionali in materia digiurisdizione ed in verità, almeno a proposito delle modifiche intervenutesul rito, il giudizio generale sembrerebbe dover essere negativo.Certamente si riscontrano aspetti positivi, ma appaiono prevalere difettidi razionalità e coordinamento anche se in taluni casi forse solo apparenti.Si è trattato, in ogni modo, di occasioni d’intervento che nonhanno raggiunto l’obiettivo più rilevante consistente nel dare compiutaattuazione all’auspicata formale estensione dei principi del «giustoprocesso» nel rito tributario (37).(36) In merito è interessante notare che è recentemente intervenuta laCorte costituzionale, la quale – con la sentenza 23 maggio 2007, n. 171 – haconfermato l’esigenza dell’effettiva sussistenza del «caso straordinario di necessitàe urgenza». Assumendo, altresì, che l’eventuale carenza del requisito si«trasferisce» sulla stessa legge di conversione del decreto in quanto «vizio inprocedendo», come già ritenuto con sentenze n. 29 del 1995 e n. 341 del2003. La Corte costituzionale evidenzia l’importanza della questione sottol’aspetto della gerarchia delle fonti normative e della separazione dei poteri, rilevandoche la problematica «è correlata alla tutela dei valori e diritti fondamentali»ed ancora che «l’adozione delle norme primarie spetta agli organi oall’organo il cui potere deriva direttamente dal popolo... a questi principi siconforma la nostra Costituzione laddove stabilisce che la funzione legislativa èesercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70)» ed ulteriormente annota:«Affermare che la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbeattribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterareil riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quantoalla produzione delle fonti primarie» e, a fronte di tale rischio, la Corte costituzionalerivendica la propria «... funzione di preservare l’assetto delle fontinormative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito èpredisposto». In chiusura la Corte specifica: «L’utilizzazione del decreto legge...non può essere sostenuta dall’apodittica enunciazione dell’esistenza delleragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezzadella disciplina che è stata introdotta».(37) Principi di rango costituzionale alla luce del riformato art. 111 Cost. ilquale, per effetto della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2 al 1 o e2 o comma precisache: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davantia giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». Èappena il caso di ricordare che la definizione di giusto processo, frutto dell’elaborazioneanglosassone, era già penetrata nelle elaborazioni della giurisprudenzadella Suprema Corte sin dagli anni ’80 e, con riferimento specifico alla materia<strong>tributaria</strong>, la dottrina è pressoché unanime nel riconoscerne la «necessaria» applicazioneanche al giudizio di fronte alle Commissioni. Al riguardo si vedano: Comoglio,I modelli di garanzia costituzionale del processo, in Riv. trim. dir. e

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