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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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164 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAnuovamente interessata da modifiche legislative, con riferimento al suoc.d. «limite interno», con l’avvento del comma 26-quinquies, anchequesto aggiunto solo in sede di conversione in legge dell’art. 35, d.l.n. 223 del 2006 (33).L’iter seguito, dunque, è palesemente in contrasto con la disposizionestatutaria ed è di tutta evidenza come le modifiche siano intervenutein un intervallo di tempo così breve ed attraverso forme di assaidubbia trasparenza, tali da renderne difficile anche solo la conoscenzae, certamente, l’adeguato approfondimento (34).A prescindere dalle forme inappropriate utilizzate, tramite le qualile modifiche sono state inserite nel tessuto normativo, è sufficienterinviare ai testi delle disposizioni in esame per rilevare la mancanza ditrasparenza emergente dalla rubrica degli articoli, la ricorrente assenzadi adeguato richiamo al contenuto delle disposizioni modificate e l’usodelle ellissi ed interpunzioni che non consente l’agevole ricostruzionedel testo normativo novellato. Si è già detto, inoltre, che l’uso del decretolegge – sebbene non finalizzato nello specifico all’istituzione dinuovi tributi né all’estensione della soggettività passiva e, quindi, noncontrastando con il precetto statutario di cui all’art. 4 (35) – contrasta,tuttavia, con l’art. 77, 3 o comma, della Carta Costituzionale non essendorinvenibili «casi straordinari di necessità e d’urgenza», salvo, forse,a proposito dell’ultimo provvedimento consistente nell’integrazionedell’elencazione, di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, che, peraltro,è intervenuta solo con l’approvazione della legge di conversione e,settembre 2005, n. 203, ha aggiunto – al testo normativo oggetto del decreto leggeoriginario – l’art. 3-bis con il quale si inseriva la dizione «comunque denominati»alla definizione della giurisdizione per materia, riservata ai «tributi di ognigenere e specie»; ed al 2 o comma, dello stesso art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, si aggiungeval’appartenenza alla giurisdizione <strong>tributaria</strong> di alcune specifiche controversieaventi ad oggetto canoni e tariffe. Si vedano: Glendi, Aspetti applicatividelle modifiche apportate al processo tributario, in Corr. trib., 2006, 420 ss.;Perrone, I limiti della giurisdizione <strong>tributaria</strong>, inRass. trib., 2006, 714 ss.; Basilavecchia,Modifiche al processo tributario, inCorr. trib., 2006, 105 ss.; ColliVignarelli, Processo tributario: il legislatore interviene ancora in modo poco meditato,inFisco, 2006, 1269 ss.(33) Il comma di cui trattasi è stato aggiunto al c.d. decreto Bersani, d.l. 4luglio 2006, n. 223 dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 cui si è giàfatto cenno.(34) In proposito, riprendendo quanto rilevato in premessa, si constata chele violazioni dello Statuto sono, nelle ipotesi di specie, implicite e, perciò stessotanto più inammissibili rispetto ad altre occasioni in cui, pur restando il fatto dellatrasgressione dello Statuto, il legislatore ha, quanto meno, espresso la volontà econsapevolezza di agire in deroga.(35) L’art. 4 della l. n. 212 del 2000, come noto, dispone: «Non si può disporrecon decreto legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazionedi tributi ad altre categorie di soggetti».

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