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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 163ria strettamente intesa (30) – gli interventi legislativi recenti non sisottraggono certo alle critiche metodologiche di cui si è detto. Soffermandocisolo sugli interventi attuati dal 2001 in poi, in funzione dellaloro attualità ed incisività, occorre precisare che essi non sono certoprivi di merito e, tuttavia, prima di ogni altra considerazione è opportunoribadire che anche queste riforme manifestano profili d’illegittimitàdiscendenti dall’uso, recte abuso, di tecniche legislative ben lontanedal dimostrare il necessario riguardo per i principi costituzionali estatutari. Coerentemente con quanto premesso, infatti, il primo e piùevidente limite della normazione <strong>tributaria</strong>, anche di quella afferente lagiustizia <strong>tributaria</strong> in senso stretto, è questo. La normativa è stata sottopostaa continue, reiterate e radicali modifiche veicolate, nelle ipotesipiù recenti, attraverso provvedimenti inappropriati allo scopo edoperate in modo assolutamente difforme rispetto al principio statutarioespresso dal già ricordato art. 2. Gli interventi, infatti, sono stati effettuatiprima attraverso la Finanziaria per l’anno 2002 (31) e, successivamente,tramite il consueto d.l. collegato alla Finanziaria, nella fattispecieil n. 203 del 2005 collegato alla Finanziaria per il 2006, peraltroconvertito con ulteriori modifiche, tra le quali una nuova e rilevantealterazione della giurisdizione <strong>tributaria</strong>, nonché l’abrogazione del 3 ocomma dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in materia di poteriistruttori delle Commissioni (32). La giurisdizione <strong>tributaria</strong> è stata(30) La «giustizia» intesa come esercizio della funzione di repressionedella violazione delle norme. In questo senso si può ben dire che essa costituiscefunzione «secondaria» e «strumentale» rispetto alla legislazione, oltre che«sostitutiva», poiché il provvedimento del giudice sostituisce la volontaria adesionealle leggi. Lo ius dicere proprio della funzione giurisdizionale assicural’attuazione della legge nell’assetto concreto dei rapporti, anche tra Amministrazionefinanziaria (Stato, enti locali, etc.) e contribuente (cittadino e non),ma dovrebbe garantire, altresì, la certezza interpretativa senza rinunciare a contribuiread agevolare il progresso del diritto attraverso l’applicazione della leggeal singolo caso.(31) Art. 12, 2 o comma della l. n. 448 del 28 dicembre 2001, già ricordata.Riguardo a codesto primo intervento concernente l’ampliamento della giurisdizione<strong>tributaria</strong>, si vedano: Miccinesi, Il nuovo processo tributario, Milano, 2004;Lucariello, Profili interpretativi derivanti dall’ampliamento della giurisdizione<strong>tributaria</strong>, inFisco, 2004, 1497 ss.; Cipolla, Le nuove materie attribuite alla giurisdizione<strong>tributaria</strong>, inRass. trib., 2003, 463 ss.; Fortuna, Gli attuali confini dellagiurisdizione <strong>tributaria</strong>, inRiv. dir. trib., 2003, I, 12 ss.; Marongiu, La rinnovatagiurisdizione delle Commissioni tributarie, inRass. trib., 2003, 115 ss.; DeMita, Principi di diritto tributario, Milano, 2002, 465 ss.; Cantillo, Aspetti problematicidell’istituzione della giurisdizione generale <strong>tributaria</strong>, in Rass. trib.,2002, 803 ss.; Russo, I nuovi confini della giurisdizione delle Commissioni tributarie,inRass. trib., 2002, 415 ss.; Basilavecchia, Prime considerazioni sulla rinnovatagiurisdizione delle Commissioni tributarie, inCorr. trib., 2002, 4105 ss.;Manzon, La legge Finanziaria per il 2002: le Commissioni tributarie verso l’apoteosi.È vera gloria?, inRiv. dir. trib., 2002, I, 171 ss.(32) La l. 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione con modifiche del d.l. 30

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