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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 161Orbene, come si è già accennato, gli interventi legislativi in materia<strong>tributaria</strong>, oltre ad essere indubbiamente complessi, al di là di ogniragionevolezza, appaiono sin troppo spesso quantomeno indifferenti aldoveroso rispetto dei principi costituzionali e statutari e, quindi, benlungi dal dare attuazione agli stessi. Anche quando il giudizio complessivofinisce con il non essere negativo, non si può evitare di rilevarel’eccessiva urgenza, la grave asistematicità, la mancanza di adeguatocoordinamento ed approfondimento, tanto che spesso le ricadutepositive, se pure vi sono, appaiono frutto del caso piuttosto che di unaprecisa e ben ponderata scelta politica legislativa.In prima approssimazione, pertanto, si può senza dubbio esprimereun giudizio non lusinghiero. La crescente complessità ed evidentemacchinosità delle norme tributarie sostanziali e processuali costituisceessa stessa una rilevante violazione del rapporto di correttezza e buonafede con il contribuente (22). Il rispetto dei principi di stabilità, trasparenzae semplicità è funzionale ad una corretta interpretazione delprincipio del contraddittorio e della parità processuale tra le parti incontesa (23). È necessario affermare, con forza, che gli interventi legislativi,anche quando sono invocati, necessari o persino indispensabili,devono intervenire nel rispetto di questi principi che, ancor prima dirilevare ai fini della legittimità costituzionale dei provvedimenti, hannola finalità <strong>pratica</strong> e concreta di non creare ulteriori problemi, magarisenza riuscire a risolvere neppure quelli già prospettati.L’eccessiva confusione, instabilità e proliferazione legislativa, inaltri termini, è un disvalore di per sé e comporta il rischio che le parti(sia pubblica che privata) legittimino i rispettivi abusi traendo profittoproprio dalla confusione normativa. L’imprevedibilità che discendedall’incertezza e dalla confusione, insite nelle tecniche legislative ormaiin voga, potrebbe davvero configurare ipotesi d’ignoranza inevitabile(24) e, pertanto, giustificata della legge fiscale. È opportuno a talproposito ricordare che proprio il rito tributario prevede una normainterpretativo in conformità al quale deve essere orientata la lettura delle normeoltre che verificata la loro legittimità.(22) Cfr. Serranò, Il diritto all’informazione e la tutela della buona fedenell’ordinamento tributario italiano, inRiv. dir. trib., 2001, I, 321 ss.(23) Cfr. Basilavecchia, Modifiche al processo tributario, in Corr. trib.,2006, 105; Colli Vignarelli, Collaborazione, buona fede ed affidamento..., op. cit.,501 ss.; in relazione al contraddittorio in rapporto alla materia <strong>tributaria</strong> si vedaRagucci, Legalità <strong>tributaria</strong> e contraddittorio, inRiv. dir. fin., 2004, I, 271 ss.;sul contraddittorio in generale, invece, valga per tutti il rinvio a Comoglio, Contraddittorio,inEnc. giur. sez. dir. proc. civ., Roma, 1998, VIII; in particolare conriferimento al contraddittorio nella fase procedimentale Ferlazzo Natoli, La tuteladell’interesse legittimo nella fase procedimentale dell’accertamento tributario, inRiv. dir. trib., 1999, 755 ss. In ordine al principio di buona fede si rinvia altresì aBessone - D’Angelo, Buona fede, inEnc. giur., Roma, 1988, V, 1 ss.; Rodotà,Appunti sul principio di buona fede, inForo pad., 1964, I, 1258 ss.;(24) Riconosciuta esplicitamente come tale, sebbene con l’espresso limite

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