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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 157Ai difetti di stabilità e certezza si aggiunge, infatti, l’abuso di unapersistente delegazione, divenuta ormai abituale, che manifesta unacerta mancanza di trasparenza ed avvalora la percezione di una normazionepoco rappresentativa, se non asservita agli interessi delle amministrazionial governo e, per ciò stesso, al perseguimento d’interessipolitici di fazione e finalizzata a corrispondere alle contingenti esigenzedi cassa (14). Una pericolosa contiguità tra legislatore tributario, difatto, ed Amministrazione Finanziaria che tende all’identificazione deidue poteri, legislativo ed esecutivo (15). Una normazione sostanziale,gono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo; la rubricadelle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioniivi contenute. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hannoun oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario,fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima. I richiamidi altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia <strong>tributaria</strong>si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale siintende fare rinvio. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essereintrodotte riportando il testo conseguentemente modificato». D’interesse, tuttavia,anche l’art. 1 dello Statuto sia perché al 1 o comma esplicita la funzione attuativadello Statuto rispetto ai principi costituzionali, funzione in virtù della quale lostesso Statuto acquisisce valore di norma sovraordinata rispetto alle altre fonti deldiritto tributario; sia per la previsione di cui al 2 o comma laddove dispone:«L’adozione di norme interpretative in materia <strong>tributaria</strong> può essere disposta soltantoin casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizionidi interpretazione autentica», dettando un canone ermeneutico assolutamentepregevole in funzione della trasparenza del testo normativo e, tuttavia, sostanzialmenteignorato dal legislatore, come si dimostrerà più oltre. È sempre doverosoribadire come la sistematicità delle violazioni perpetrate ai danni dello Statuto neabbiano fatto la legge più disapplicata della Repubblica.(14) Occorre, peraltro, notare che sovente i decreti legislativi destano fondatisospetti d’illegittimità costituzionale per violazione della delega e che i decretilegge non presentano effettivamente i caratteri della necessità e dell’urgenza, nonostantevengano contrabbandate per tali le esigenze di gettito secondo una prassiche avvalora lo spostamento, nelle mani del Governo, dell’effettivo potere legislativoin materia fiscale, dato che ogni provvedimento può essere considerato necessarioed urgente se tali si considerano le necessità di gettito sottesevi. La formadel decreto legge, inoltre, presenta l’ulteriore inconveniente della possibile,ormai usuale, successiva modifica della normativa in sede di conversione del decretostesso. Di modo che la norma nasce viziata e già pronta per essere modificata.Emblematico in tal senso l’ancor recente decreto Bersani, d.l. n. 223 del2006, che in modo assai disorganico è intervenuto in molti settori della legislazionefiscale ed è successivamente stato convertito, non senza più che rilevanti modifiche,con la l. n. 248 del 2006. La stessa Finanziaria, l. n. 296 del 2006 cui siè già accennato, secondo l’uso ormai consolidato è stata preceduta dal decretolegge collegato, n. 262 del 3 ottobre 2006, a propria volta convertito con modificazioniad opera della l. n. 286 del 24 novembre 2006.(15) Si è già detto dei possibili abusi interpretativi, occorre osservare che,anche sotto questo profilo, l’Agenzia delle entrate travalica le proprie funzioniproponendo, agli uffici periferici, un’ermeneutica particolarmente creativa e so-

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