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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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154 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAfatto, i principi espressi agli artt. 3, 23, 53, 81 e 97 della Carta Costituzionale,disciplinando ben al di fuori dei limiti di loro pertinenza oltreche in modo confuso, sovente contraddittorio e di assai ardua ricostruzioneinterpretativa (4).In questa situazione il ruolo della Suprema Corte di Cassazione,nella sua crescente rilevanza e specificità, insita nell’ancor recente istituzionedella Sezione specializzata <strong>tributaria</strong> (5), assume un peso particolarmenterilevante eppure, proprio questo ruolo, è messo in crisidall’estrema mutevolezza dei riferimenti normativi talché, sovente, lapreziosa funzione nomofilattica del giudice di legittimità non può essereassolta correttamente, finendo per esplicitarsi ed esplicitare untessuto normativo esistito, ma non più esistente e, dunque, limitando,necessariamente, la propria portata, ratione temporis, all’interpretazionedi una normativa sulla quale, nelle more, sono già sopravvenutemodifiche di rilevante incisività, se non radicali stravolgimenti, tali danecessitare di nuovi interventi interpretativi. La Corte Suprema (6) harilevato come i continui interventi legislativi, tendenti a «correggere»ed a dare «interpretazioni autentiche» delle norme tributarie, vanificanol’operato della Corte stessa quale interprete istituzionale della leg-(4) Si considerino, da ultimo, i 1.364 commi della l. n. 296 del 27 dicembre2006, Finanziaria per il 2007, dalla lettura dei quali emerge in tutta evidenza lanormazione al di fuori dei limiti ed obiettivi propri delle Leggi Finanziarie, cometracciati dal coordinato disposto degli artt. 81 Cost. ed 11 della l. n. 468 del 5/8del 1978. Emerge, altresì, il difetto di semplicità ed accessibilità del testo normativo,ma anche l’assai carente trasparenza politica, considerate sia le modalitàd’approvazione che, secondo una prassi ormai consolidata passano attraverso laproposizione del voto di fiducia, sia l’impossibilità materiale dei parlamentari diun’approvazione consapevole di un testo formato da un unico articolo con tante ecosì varie suddivisioni. Appare chiaro, peraltro, che la proposizione di un unicoarticolo con un simile numero di commi è finalizzata ad evitare la discussione evotazione su diversi articoli riducendo l’approvazione ad un’unica votazione sottoposta,per di più, al «ricatto» della questione di fiducia. Tra gli innumerevoli ecostanti interventi allarmati della dottrina si rinvia al recente ed autorevole interventodi Abbamonte, Orientamenti della nuova legislatura in materia <strong>tributaria</strong>,relazione al convegno «Gli 80 anni di <strong>Diritto</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>tributaria</strong>», Genova 9-10febbraio 2007, 375 e ss. del libro bianco; Ferlazzo Natoli, op. ult. cit., 578, che atale proposito parla di «nichilismo tributario» e «crisi della scienza giuridica <strong>tributaria</strong>».(5) Con decreto del primo Presidente della Suprema Corte il 19 giugno1999 è stata istituita la nuova V sezione civile per la trattazione delle controversiein materia <strong>tributaria</strong>, in Foro it., 1999, V, 214. In relazione all’importanza chepuò essere assegnata a tale circostanza si rinvia a: Glendi, «Ordinarizzazione» delprocesso tributario e «specialità» della sezione <strong>tributaria</strong> della Corte di Cassazione,retro, 2002, I, 84 ss., che ne fa l’emblema di una giurisdizione autonomadotata di una propria individualità anche in grado di legittimità.(6) Cass., sez. un. civ., n. 25506 del 2006, alla quale ancora si rinvia piùcompiutamente nel corso della trattazione a seguire.

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