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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 153Da questa premessa sembrerebbero dover discendere scoraggianticonclusioni, poiché l’unica cosa certa nel panorama dell’attuale legislazione<strong>tributaria</strong> in generale, ma anche in quella specifica di rito, èl’estrema incertezza in cui essa versa e questo stato di generale incertezzadetermina la necessità di un continuo sforzo ermeneutico, manon consente un corretto uso delle funzioni interpretative, contribuendoad alimentare la confusione normativa. Si noti che l’uso del termine«incertezza» non è qui casuale, ma deve essere affermato in sensotecnico/giuridico, quale esatta antitesi della certezza giuridicamente intesa(3).La costante trasformazione, a volte involutiva, che caratterizza lalegislazione <strong>tributaria</strong>, non agevola il compito dell’interprete ed allostesso tempo rende esplicita la confusione concettuale in cui, troppospesso, opera il legislatore. L’esperienza legislativa <strong>tributaria</strong> è, in talsenso, emblematica. In generale essa sembra condannata ad un persistenteempirismo, votata alla ricerca di soluzioni provvisorie di problemicontingenti, asservita ad interessi riguardo ai quali sembra non possasussistere un’adeguata programmazione, idonea a garantire l’indispensabilestabilità e continuità della legislazione finanziaria.Nel costante cambiamento, peraltro, sovente non è neppure possibilerintracciare punti di riferimento che si offrano quali elementi dicontinuità ed allo stesso tempo linee guida dell’evoluzione normativa.Nel settore tributario, più che in ogni altro, sembra si proceda per tentativi,contrassegnati da brusche svolte d’indirizzo ed improvvisequanto repentine ed improvvide accelerazioni.Si deve rilevare, proprio con riferimento alla legislazione finanziariarecente, l’ormai consolidata tendenza alla violazione degli stessi limiticostituzionalmente imposti. Le leggi finanziarie non rispettano, di(3) Al riguardo, peraltro, è utile ricordare quanto segnala Vallauri Lombardi,Norme giuridiche certe e vaghe in senso vago, inRiv. Teorie e scienza criminali,pubblicato in rete il 2 marzo 1999, «Purtroppo il concetto di certezza è incertoed il concetto di vaghezza è vago». Riguardo al concetto di certezza giuridicasi vedano: Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 1934; Allorio,La certezza del diritto dell’economia, inRiv. del diritto dell’economia, 1956,1198-1212; Giannini, Certezza pubblica, inEnc. dir., 769-92, Milano, 1960; Carcaterra,Certezza, scienza, diritto, inRiv. internazionale di filosofia del diritto,1962, 377-94; Bobbio, La certezza del diritto è un mito?, inRiv. internazionaledi filosofia del diritto, 1964, 146-52; Baratta, Responsabilità civile e certezza deldiritto, inRiv. internazionale di filosofia del diritto, 1965, 28-54; Longo, Certezzadel diritto, inNov. dig., 124-29, Torino, 1966; Boukema, Legal Realism andLegal Certainty, inArch. fur Rechtstheorie und Sozialphilosophie, 1980, 469-85;Gianformaggio, Certezza del diritto, in Dig. Discipline privatistiche. Sez. civ.,274-278, Torino, 1988; Cattaneo, Il problema della ignorantia juris, inScritti inonore di L. Mengoni, Milano, 1995; Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992;Comanducci, Principi giuridici e indeterminazione del diritto, inAnalisi e diritto,1997, 55-68; Luzzati, L’interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto,Milano, 1999.

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