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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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152 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAsolo con riguardo alla delimitazione della giurisdizione <strong>tributaria</strong> (1),non si possono nutrire speranze di esaustività.L’interprete ha, certamente, l’onere di individuare, con la massimaprecisione di cui dispone e con oggettiva esattezza, quale sia lo statoed il grado d’attuazione della normativa <strong>tributaria</strong> sottoposta ad esame,anche al fine di suggerire quali possano essere le prospettive di miglioramentoe/o le nuove linee evolutive che tale miglioramento possano,auspicabilmente, consentire (2).Nondimeno l’interprete non ha la responsabilità né può arrogarsiil diritto di trascendere la propria funzione e proporsi quale demiurgoalternativo del sistema normativo. In altri termini, la responsabilità chegrava, certamente, sull’interprete s’inquadra, necessariamente, nell’ambitodelle sue prerogative che consistono e si sostanziano nello sforzo,non sempre agevole né di poco momento, di conoscere, comprenderee suggerire. È il legislatore, invece, che ha il compito istituzionaled’intervenire e determinare la normativa.(1) Si noti che di vera e propria «giurisdizione <strong>tributaria</strong>», anziché di semplice«giurisdizione delle Commissioni tributarie», è lecito parlare proprio per effettodella riforma subentrata con la l. 28 dicembre 2001, n. 448.(2) Riguardo alla fondamentale rilevanza della funzione interpretativa intesain forma attiva e propositiva e, dunque, non limitata alla semplice esegesi del testonormativo si vedano le osservazioni di Pugliatti, Crisi della scienza giuridica,saggio del 1948 successivamente pubblicato in Pugliatti, <strong>Diritto</strong> civile – Metodo,teoria, <strong>pratica</strong>, Milano, 1951 e, nuovamente, in Pugliatti, Grammatica e diritto,Milano, 1978, 196 ss. Nel contesto di tale scritto l’insigne maestro, rimandando apropria volta al pensiero di Del Vecchio, La crisi della scienza del diritto, Roma,1934, 5 ss., rilevava come «la scienza giuridica tende a staccarsi dal diritto costituito...(ed) ...il giurista (deve) partecipare a questa opera di diretta creazione deldiritto (ed) attività critica». Questo pensiero che appare oggi quanto mai modernoed attuale è stato, del resto, più volte richiamato dai più accorti studiosi del dirittoed anche in materia <strong>tributaria</strong>: Ferlazzo Natoli, In tema di interpretazione dellalegge <strong>tributaria</strong>, in Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, 1992; Id.,Contributo allo studio dell’interpretazione in diritto tributario, retro, 1996 e piùrecentemente ricordato dallo stesso Ferlazzo Natoli, La tutela del contribuente nelprocedimento istruttorio (tra conventio ad excludendum ed uguaglianza costituzionale)basato sulla Relazione al Seminario di studi su «Ispezioni, verifiche tributariee tutela del contribuente», tenuto ad Agrigento il 13 dicembre 2005. Altrettantorecente e diretto il riferimento nella prolusione al «Corso di diritto finanziario»del prof. Parlato, tenuta in Palermo il 1 o marzo 2006, ed ancora nell’interventodello stesso prof. Parlato, al Convegno di studio, «Per una Costituzione fiscaleeuropea», tenutosi in Bologna, il 28/29 ottobre 2005, nel corso del qualepuntualizzava che: «se è certo che le attività politiche ed istituzionali sono prodromichealle attività scientifiche ed interpretative, l’estrema e crescente «tecnicizzazione»delle norme rende certamente ammissibile ed apprezzabile lo sforzodegli studiosi del diritto laddove questi si sottopongano all’onere di prospettaresoluzioni che, sebbene non ancora codificate, si propongono come le miglioriscelte tecniche, ideate dai protagonisti del settore, in relazione alle situazioni realiche caratterizzano la fattispecie oggetto di studio».

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