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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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8 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAcausa dell’imposta ossia il fondamento giuridico ultimo dell’obbligodei cittadini di pagare l’imposta sta nei servigi e beni capaci di soddisfarei bisogni pubblici ossia, in modo più lato, nei vantaggi che ilcontribuente si procura coll’appartenere alla collettività, direttamente oindirettamente, per mezzo dei servizi pubblici o per virtù dei benefici,che ricava dalla vita sociale (8).La vera inaudita «scoperta» non è che la dottrina causale sia stata anticipatadal Ranelletti nel suo saggio del 1898, ma che il Griziotti abbiacitato compiutamente la definizione del Ranelletti, manifestando la sua concordanza,sia pure con la precisazione che questo concetto indica il fondamentogiuridico ultimo dell’obbligo dei cittadini di pagare l’imposta.Questo concetto, in realtà, appare al Griziotti parziale, nel senso che si debbaseparare l’elemento soggettivo dagli elementi oggettivi che sono la causadell’imposta, in quanto rappresentano i vantaggi derivanti dallo Statoe dalla società al singolo contribuente: la società è costituita da cittadinie stranieri, che in misura varia percepiscono servigi e possono pagare leimposte (9); ma, nella rimeditazione successiva, lo stesso Griziotti manifestauna più puntuale valutazione della teoria del Ranelletti e una concordanzache si consolida ulteriormente.Né mancano altri aspetti relativi alla natura giuridica dell’imposta(è questo il titolo del capitolo V dei Principii), che sono oggetto di riflessioneda parte del Griziotti. Ricostruendo le diverse teorie sulla naturadell’imposta fondiaria, Egli osserva come una obligatio propterrem modificata da un elemento di realtà, secondo la definizione dell’impostafondiaria del Ranelletti, costituisce il risultato dell’influenzastorica dei due diritti, romano e germanico, dell’obligatio ob rem edell’onere reale, e aggiunge: quest’analisi, che fa trovare nella materiadell’imposta diritti reali, che o sono l’effetto o accompagnano l’imposta,non fa dimenticare al Ranelletti che il diritto di imposta è un dirittopubblico subbiettivo di carattere patrimoniale, ossia con lo stessocontenuto dei diritti privati corrispondenti (10). Sfrondando la teoriadel Ranelletti dai concetti compositi, come il diritto pubblico patrimoniale,il Griziotti ne coglie l’essenza pubblicistica: l’imposta è l’impostae deve essere studiata a sé.Nella parte conclusiva, Egli rifiuta la dottrina contrattualistica dell’imposta,come anche quella organica, osservando, con riferimento all’opinionedel Romano sui diritti pubblici subiettivi, che codesta teoriadell’imposta innalza senza dubbio e infonde vigore all’idea della sovranitàfinanziaria dello Stato, ma deprime la figura del contribuenteoltre il vero (11).Appare manifesto come il Griziotti abbia fatto, nella Sua opera,(8) B. Griziotti, Principii di politica diritto e scienza delle finanze, Padova,1929, 157.(9) B. Griziotti, Op. cit., 17s.(10) B. Griziotti, op. loc. cit.(11) B. Griziotti, op. cit., 175.

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