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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 149tri imprenditori commerciali, possa valere anche per la determinazionedel reddito dei lavoratori autonomi esercenti in modo abituale attività professionalied artistiche) è, comunque lo si voglia definire, un reddito. Unreddito risultante appunto dalla somma algebrica dei ricavi e dei costi dell’attività,ancorché la normativa regolatrice del tributo in esame escludataluni costi dal novero di quelli da considerare al fine della determinazionedella base imponibile – quali segnatamente gli oneri per il personalee gli interessi passivi – analogamente a quanto avviene d’altrondeper altre imposte sul reddito, per le quali taluni costi, per intero od oltreun certo limite, non sono ammessi in deduzione. Ma pur sempre unreddito! E quindi l’irap, per definitiva affermazione della Corte di giustizia,ha la struttura tipica di un’imposta a base reddituale.Imposta personale, per di più, poiché una volta escluso che essapercuota i consumatori finali – a differenza dell’imposta sul valore aggiunto– l’unico soggetto a restarne inciso a titolo definitivo è l’organizzatoredell’attività, ossia l’imprenditore, il professionista, l’artista olato sensu il lavoratore autonomo. È ben vero che tale soggetto passivocercherà, nel limite del possibile, di traslare in avanti il carico tributario– in tutto o in parte – addossandolo ai propri clienti, così comeordinariamente accade non solo per l’irap, ma anche per l’irpef, perl’ires e per ogni altro tributo che, sebbene non costituisca un onere fiscalmentededucibile, rappresenta pur sempre un costo per chi lo sostiene:ma questo per un mero calcolo di opportunità, non già perchésia specificamente previsto dalla disciplina legale dell’imposta qualecaratteristica essenziale della stessa.Ed allora, se queste sono le conseguenze che è dato evincere dallasentenza della Corte di giustizia, deve ravvisarsi necessario che la nostraCorte costituzionale ritorni sull’argomento affrontato nella sentenza n. 156del 2001 e rivisiti, alla luce del fatto profondamente innovativo nel frattempointervenuto, le eccezioni di incostituzionalità della disciplina dell’irapgià sottoposte al suo giudizio. Eccezioni – specie se concernenti laviolazione dei princìpi di eguaglianza e di capacità contributiva in relazioneall’equiparazione tra redditi d’impresa e redditi di lavoro autonomoed in relazione alla disparità di trattamento, nell’ambito dell’imposizionedei redditi di lavoro, fra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati– che sarà ora assai meno semplice, per non dire impossibile, rigettare,proprio sulla scorta del significativo precedente rappresentato dallafondamentale sentenza n. 42 del 26 marzo 1980 con la quale era statadichiarata l’incostituzionalità dell’ilor nei confronti dei professionistie degli altri lavoratori autonomi (11).prof. LORENZO DE ANGELISOrdinario di <strong>Diritto</strong> commercialeUniversità «Ca’ Foscari» di Venezia(11) In questo senso, con specifico riguardo all’irap, v. G. Falsitta, Aspetti eproblemi dell’Irap, cit., 515; e G. Marongiu, op. ult. cit., 1651 ss.

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