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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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148 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIApassivi che intervengono nel processo di produzione e di distribuzioneche precede la fase di imposizione finale, lo stesso non vale per quantoriguarda l’irap. Ciò comporta che un soggetto passivo non può determinarecon certezza l’importo dell’irap già compreso nel prezzo di acquistodei beni e dei servizi; ed inoltre che se tale soggetto potesse includeretale costo nel prezzo di vendita dei beni o di prestazioni deiservizi, al fine di traslarlo sull’acquirente, la base imponibile dell’irapcomprenderebbe non solo il valore aggiunto, ma anche l’imposta stessa,cosicché l’irap sarebbe calcolata su un importo determinato a partire daun prezzo di vendita comprendente, in anticipo, l’imposta da pagare.γ) In ogni caso, non tutti i soggetti passivi [dell’irap] si trovanonella condizione di poter ... ripercuotere il carico dell’imposta, o di poterloripercuotere nella sua intierezza; talché l’irap non è stata concepita perripercuotersi sul consumatore finale nel modo tipico dell’iva.La Corte di giustizia è dunque pervenuta alla conclusione che l’art.33 della VI direttiva non risulta violato dal mantenimento nell’ordinamentotributario italiano di un’imposta avente le caratteristiche dell’irap.4. – Considerazioni conseguentiDunque, l’irap non è un’imposta sul valore aggiunto (o sulla cifrad’affari, che dir si voglia), come aveva invece sentenziato la Corte costituzionaleitaliana.Questa affermazione non può più essere revocata in dubbio, attesoche la pronunzia della Corte di giustizia dell’U.E. è definitiva, essendola giurisprudenza della stessa Corte assistita dal principio dello staredecisis.E allora, se non è un’imposta sul valore aggiunto, che tributo è?Quale ne è il presupposto impositivo?Non esistono molte alternative in proposito: un’imposta può averequale suo presupposto o la produzione di un reddito (lordo o netto chesia), o la formazione di un valore aggiunto, o la proprietà o il possessoovvero il godimento di un patrimonio o di singoli beni, od ancoraun trasferimento di beni o la costituzione di diritti. Un’imposta nonpatrimoniale che non percuota atti traslativi di beni o costitutivi di dirittinon può avere quale presupposto che la produzione di un redditoo la formazione di un valore aggiunto. Se essa non è un’imposta sulvalore aggiunto, è giocoforza un’imposta sul reddito.Che l’irap – alla quale è stato negato il carattere di imposta sulvalore aggiunto – sia un’imposta sul reddito lo attesta proprio la cennatasentenza della Corte di giustizia: La sua [dell’irap] base imponibileè... uguale alla differenza che risulta, in base al conto economico,tra il «valore della produzione» ei«costi della produzione», come definitidalla legislazione italiana (v. § precedente, lett. a).Ma la differenza fra il valore della produzione e i costi della produzione(dato e non concesso che lo schema di conto economico di cuiall’art. 2425 c.c., relativo al bilancio d’esercizio delle società e degli al-

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