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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 147cobs con le conclusioni rassegnate nella stessa causa il 17 marzo2005 (8);c) l’Avvocato generale della Corte di giustizia U.E. ChristineStix-Hackl, successore dell’Avvocato Jacobs, con le conclusioni rassegnatenella medesima causa il 14 marzo 2006 (9).Quanto sopra – sia detto per inciso – pare legittimare ampiamentela fondatezza della richiesta alle Commissioni tributarie della disapplicazionedelle sanzioni pecuniarie, in caso di eventuale soccombenzadei contribuenti nei contenziosi instaurati con riguardo alla debenzadell’imposta in questione, per le obiettive condizioni di incertezza sullaportata e sull’ambito di applicazione della disciplina dell’impostamedesima, come espressamente contemplato sia dall’art. 6, 2 o comma,del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sia dall’art. 10, 3 o comma, dellal. 27 luglio 2000, n. 212.La Corte di giustizia, tuttavia, ha espresso diverso avviso. Nellasentenza del 3 ottobre 2006 (10) essa ha infatti deciso che l’irap si distinguedall’iva in modo tale da non poter essere considerata un’impostasulla cifra d’affari, ai sensi dell’art. 33, n. 1, della sesta direttiva.Ciò per diversi motivi, fra i quali – ai fini della presente indagine– spiccano quelli che succintamente si declinano:α) Mentre l’iva è riscossa in ciascuna fase del procedimento diproduzione e di distribuzione e il suo importo è proporzionale al prezzodei beni o servizi forniti, l’irap è invece un’imposta calcolata sulvalore netto della produzione nel corso di un certo periodo. La sua baseimponibile è infatti uguale alla differenza che risulta, in base alconto economico, tra il «valore della produzione» ei«costi della produzione»,come definiti dalla legislazione italiana» (art. 2425 c.c., testualmenteriportato in sentenza). Essa comprende elementi come levariazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, chenon hanno un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi inquanto tali. L’irap non deve pertanto essere considerata proporzionaleal prezzo dei beni o dei servizi forniti.β) Mentre l’iva, attraverso il sistema della detrazione dell’impostaprevisto dagli artt. 17-20 della VI direttiva, grava unicamente sul consumatorefinale ed è perfettamente neutrale nei confronti dei soggetti(8) In Fisco, 2005, 1, 1983 ss., con commento di N. Monfreda, Irap: la deduzioneper i neoassunti prevista nella Finanziaria 2005 ed analisi delle conclusionidell’Avvocato generale della Corte di giustizia del 17 marzo 2005, ivi,2005, 2746 ss.(9) Ibidem, 2006, 1, 1999 ss., con commento di G. Gavelli - C. Santini,Nuova «bocciatura europea» per l’Irap (con qualche riserva), ivi, 2006, 3709 ss.(10) Ibidem, 2006, 2, 5671 ss., con i commenti di A. Rossi, L’Irap noncontrasta con la normativa comunitaria in materia di Iva, ivi, 1, 5925 ss., e di L.Quadrelli - M. Citarella, L’Irap è compatibile con la VI Direttiva CEE, ivi, 5928ss.

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