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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 145del contribuente, bensì il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamenteorganizzate, nessuna illegittima disparità di trattamentopuò ravvisarsi nell’inclusione tra i soggetti passivi dell’imposta dei lavoratoriautonomi e non anche dei lavoratori dipendenti.d) L’assoggettamento ad irap dei soli soggetti che svolgonoun’attività di lavoro autonomo per professione abituale, ancorché nonesclusiva, trova fondamento in una non irragionevole presunzione circala mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione nelle diverseipotesi di lavoro autonomo occasionale o comunque non abituale(atteso che non sussiste presupposto impositivo dell’irap nelle attivitàprofessionali – o, lato sensu, di lavoro autonomo – prive di elementidi autonoma organizzazione).La conclusione alla quale la Corte costituzionale è pervenuta èstata dunque, in termini essenziali, che l’infondatezza delle principaliquestioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici tributari risiedenel fatto che l’irap non sarebbe un’imposta personale aventequale presupposto la produzione di un reddito, bensì un’imposta realeavente quale presupposto la formazione di un valore aggiunto.Su questa base la Consulta si è mostrata propensa ad accoglierel’eccezione formulata dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui nonpertinente sarebbe il richiamo ... alla sentenza n. 42 del 1980 conla quale la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale delle normeistitutive dell’ilor (3) in quanto non escludevano dall’imposta i redditidi lavoro autonomo non assimilabili ai redditi d’impresa. L’irapinfatti, diversamente dall’ilor, non è un’imposta sul reddito e noncolpisce i redditi prodotti dai soli lavoratori autonomi in quanto tali,ma individua quale ragionevole presupposto di capacità contributival’abituale esercizio di autonoma attività organizzata a fini produttivi.3. – La decisione della Corte di giustizia delle CE del 3 ottobre 2006Il palese riconoscimento della natura di imposta sul valore aggiuntodell’irap, affermato dalla Consulta, non poteva non corroborarel’orientamento – già emerso all’indomani dell’introduzione della nuovaimposta (4) – che il tributo di cui trattasi fosse in contrasto con(3) Corte cost., 26 marzo 1980, n. 42, retro, 1980, II, 189 ss., con nota diG. Marongiu, Incostituzionalità dell’ilor sui redditi di lavoro autonomo.(4) Cfr., fra gli altri, A. Salvati, Alcuni spunti in tema di incostituzionalitàdell’Irap, inRass. trib., 1998, 1627 ss., spec. 1633. Avevano altresì denunciatomolteplici profili di illegittimità costituzionale di tale imposta G. Falsitta, Aspettie problemi dell’Irap, inRiv. dir. trib., 1997, I, 500 ss.; R. Baggio, Profili di irrazionalitàed illegittimità costituzionale dell’imposta regionale sulle attività produttive,ivi, 633 ss.; E. De Mita, Irap e Irpef, fantasia e acrobazie, inIl Sole 24Ore, 15 ottobre 1997, 4; R. Lupi, L’Irap tra giustificazioni costituzionali e pro-

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